Fatti

Parti:

  • [A.] Limited (ricorrente, ricorrente in cassazione), una società costituita secondo il diritto britannico con sede a [U.] , che produce veicoli a motore.
  • [B. AG] (convenuta, opposta), una società per azioni con sede a [V.] , che produce e distribuisce prodotti chimici e chimico-tecnici, in particolare materiali polimerici per l'industria automobilistica.

Fatti:

  • La convenuta ha registrato il marchio n. 728 755 per vari prodotti.
  • La ricorrente intende utilizzare un segno simile per veicoli fuoristrada in Svizzera e ha presentato una domanda di registrazione del marchio presso l'IGE, contro cui la convenuta ha sollevato opposizione.
  • La ricorrente ha chiesto al Tribunale commerciale del Canton Berna di accertare la nullità del marchio della convenuta.
  • Il Tribunale commerciale ha respinto la domanda, poiché il marchio della convenuta non appartiene al dominio pubblico e la sua registrazione non è avvenuta in modo abusivo.
  • La ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale federale, che è stato respinto dalla convenuta.

Legge

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione libera se un rimedio giuridico è ammissibile. Si tratta di una controversia di diritto civile in applicazione del LPM, per la quale è prevista una sola istanza cantonale. Il ricorso in materia civile è ammissibile indipendentemente dal valore della controversia.

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio e non è vincolato agli argomenti fatti valere nel ricorso o alle considerazioni del giudice di prima istanza. Esamina un obbligo di denuncia qualificato riguardo alla violazione dei diritti fondamentali e del diritto cantonale e inter cantonale solo se questi sono stati presentati e motivati in modo preciso.

La ricorrente sostiene che il segno controverso, ai sensi dell'art. 2 lett. a LPM, appartiene al dominio…