Fatti

**Ritiro di un pubblico ministero nel procedimento penale per sospetto di parzialità** **Parti:** - Ricorrenti: [A.] , [B.] , [C.] , [D.] - Ricorso contro: Procura pubblica del Canton Basilea Campagna, rappresentata dal pubblico ministero [E.] **Tribunale:** Tribunale federale, II. sezione penale **Data della sentenza:** 12 febbraio 2024 **Oggetto del procedimento:** Procedimento penale per sospetto di infrazioni qualificate alla legge sugli stupefacenti; richiesta di astensione contro il pubblico ministero [E.] **Fatti:** - I ricorrenti hanno presentato richieste di astensione contro il pubblico ministero [E.] , che sono state respinte dal Tribunale cantonale di Basilea Campagna. - Il Tribunale federale ha parzialmente accolto i ricorsi contro il rifiuto delle richieste di astensione e ha rinviato la causa al tribunale di primo grado. - Il Tribunale cantonale ha nuovamente respinto le richieste di astensione, dopodiché i ricorrenti hanno presentato un nuovo ricorso al Tribunale federale. **Motivazione:** Le decisioni impugnate sono strettamente collegate in termini di contenuto, motivo per cui i procedimenti sono stati uniti e trattati in una singola decisione. Il ricorso in materia penale è ammesso in linea di principio ai sensi dell'art. 78 segg. LTF, e sono soddisfatti anche gli altri presupposti per l'esame del ricorso. Nuovi fatti e mezzi di prova, sorti solo dopo la decisione impugnata, non sono ammessi. I motivi di astensione per le autorità penali sono regolati dall'art. 56 CPP. Un motivo di astensione esiste se sussistono circostanze che, considerate oggettivamente, sono idonee a destare dubbi sulla parzialità del pubblico ministero. Errori procedurali da soli non costituiscono ancora un motivo di astensione, a meno che non si tratti di gravi o eccezionalmente frequenti errori che rappresentano una grave violazione dei doveri d'ufficio. Il Tribunale federale ha già esaminato le richieste di astensione dei ricorrenti con sentenze del 22 dicembre 2020 e ha respinto la causa al tribunale di primo grado. Tuttavia, il tribunale di primo grado non ha seguito le istruzioni vincolanti del Tribunale federale di esaminare tutti i motivi di astensione in una valutazione complessiva. I ricorrenti hanno ragione di lamentarsi che il tribunale di primo grado ha omesso la valutazione complessiva. I ricorrenti accusano il ricorso contro di ostacolare i loro diritti procedurali in modo legalmente discutibile, rivelando così un atteggiamento prevenuto. Il tribunale di primo grado non ha esaminato sufficientemente queste accuse ed è giunto erroneamente alla conclusione che non sussistesse alcun motivo di astensione. Il comportamento del ricorso contro è idoneo a destare l'apparenza di parzialità, motivo per cui il tribunale di primo grado ha violato il diritto federale. **Giurisprudenza di riferimento:** ["ATF 143 V 19", \"ATF 143 IV 214", \"ATF 141 IV 178", \"ATF 138 IV 142", \"1B_266/2020",…