Art. 129 CPP
Difensore di fiducia
1 In ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l’imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore ai sensi dell’articolo 127 cpv. 5 (difensore di fiducia) oppure, fatto salvo l’articolo 130, di difendersi da sé.
2 L’esercizio della difesa di fiducia presuppone una procura scritta o una dichiarazione a verbale dell’imputato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Difesa d'ufficio e difesa obbligatoria; diritto di proposta dell'imputato riguardo al difensore d'ufficio; divieto dell'obbligo di autoincriminarsi18 citazioni
-
2Comparizione personale del pubblico ministero dinanzi al tribunale, difesa obbligatoria9 citazioni
-
3Diritto di essere sentito (art. 4 vCost., art. 29 cpv. 2 Cost.); qualificazione giuridica nel giudizio penale diversa dall'atto di accusa2 citazioni
-
4Campo di applicazione del monopolio degli avvocati con riferimento alla difesa dell'imputato; disposizioni derogatorie cantonali concernenti la difesa nella procedura penale in materia di contravvenzioni1 citazioni
-
5Art. 147 cpv. 1, art. 157 seg., art. 185 CPP1 citazioni
-
6Veste per interporre un ricorso di diritto pubblico1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Strafverfahren; amtliche Verteidigung14 citazioni
-
10 citazioni
-
7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.