Art. 129 CPP

Difensore di fiducia

1 In ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l’imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore ai sensi dell’articolo 127 cpv. 5 (difensore di fiducia) oppure, fatto salvo l’articolo 130, di difendersi da sé.
2 L’esercizio della difesa di fiducia presuppone una procura scritta o una dichiarazione a verbale dell’imputato.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Difesa d'ufficio e difesa obbligatoria; diritto di proposta dell'imputato riguardo al difensore d'ufficio; divieto dell'obbligo di autoincriminarsi
    · 24/01/2013 · 18 citazioni Riassunto
  2. 2
    Comparizione personale del pubblico ministero dinanzi al tribunale, difesa obbligatoria
    · 07/08/2019 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto di essere sentito (art. 4 vCost., art. 29 cpv. 2 Cost.); qualificazione giuridica nel giudizio penale diversa dall'atto di accusa
    · 21/02/2000 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Campo di applicazione del monopolio degli avvocati con riferimento alla difesa dell'imputato; disposizioni derogatorie cantonali concernenti la difesa nella procedura penale in materia di contravvenzioni
    · 23/06/2021 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 147 cpv. 1, art. 157 seg., art. 185 CPP
    · 04/07/2018 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Veste per interporre un ricorso di diritto pubblico
    · 18/11/1970 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.