Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

L’Agenzia federale delle contribuzioni (AFC) conduce un’indagine penale nei confronti della B. Inc. nonché delle persone fisiche C.C. e D.C. con il sospetto di evasione fiscale o di evasione continuata di ingenti somme. In data 10 novembre 2021 l’AFC ha richiesto alla Banca E. di consegnare documenti relativi a conti intestati a C.C. in qualità di contraente, beneficiario effettivo o firmatario nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015. La Banca E. ha trasmesso i documenti richiesti in via elettronica all’AFC in data 25 novembre 2021.

La A. AG, informata dalla Banca E. in data 18 novembre 2021 dell’avvenuta disposizione di esibizione, ha presentato in data 23 novembre 2021 un’opposizione contro la perquisizione dei documenti esibiti, adducendo che questi potrebbero contenere segreti aziendali. L’AFC ha respinto la legittimazione della A. AG alla sigillatura con provvedimento del 9 dicembre 2021. La Camera di ricorso del Tribunale penale federale ha respinto il ricorso della A. AG in data 14 luglio 2022. Il Tribunale federale ha annullato tale sentenza con sentenza 7B_97/2022 del 28 settembre 2023 e ha disposto che l’AFC avvii una formale procedura di sbrigliamentura dinanzi alla Camera di ricorso e vi associ la A. AG.

In data 6 novembre 2023 l’AFC ha presentato alla Camera di ricorso del Tribunale penale federale un’istanza di sbrigliamentura e ha chiesto l’autorizzazione a sbrigliare e perquisire i documenti bancari sigillati. La Camera di ricorso ha respinto l’istanza con decisione del 3 aprile 2024. Avverso tale decisione l’AFC ha proposto ricorso penale al Tribunale federale. La A. AG ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre la precedente istanza ha rinunciato a presentare osservazioni.

Questione principale: L’AFC chiede l’annullamento della decisione di rigetto della Camera di ricorso e l’autorizzazione a sbrigliare e perquisire i documenti bancari sigillati. Al centro della questione vi è se l’AFC fosse legittimata a memorizzare i documenti bancari trasmessi elettronicamente su un supporto dati esterno prima della sigillatura e a sigillare quest’ultimo, senza violare il divieto di acquisizione anticipata dei dati.

Legge

Il Tribunale federale si sofferma nella sua decisione sulla questione se l’autorità inquirente (AFC) sia legittimata a memorizzare su un supporto dati esterno i documenti bancari trasmessi elettronicamente prima della sigillatura e a sigillare quest’ultimo. La precedente istanza aveva ritenuto tale procedura non ammissibile, richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale (in particolare DTF 148 IV 221), poiché una simile condotta avrebbe consentito all’autorità inquirente di acquisire anticipatamente i dati, pregiudicando così lo scopo della sigillatura – l’esclusione di qualsiasi possibilità di acquisizione dei dati fino alla decisione giudiziaria.

Il Tribunale federale non condivide tale opinione e precisa che il caso di specie si distingue in punti essenziali dal caso DTF 148 IV 221. A differenza di quest’ultimo, in cui l’autorità inquirente aveva effettuato personalmente una duplicazione dei dati, nel caso in esame si tratta del sequestro di dati già trasmessi dalla banca all’AFC in virtù della disposizione di esibizione ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a e art. 47 cpv. 1 DPA (RS 313.0). La trasmissione, il download e la memorizzazione dei dati da parte dell’AFC fanno parte della procedura di sequestro e quindi della custodia provvisoria dei dati. Una richiesta di sigillatura già presentata dalla A. AG non impedisce il passaggio del possesso dei dati sigillati all’autorità inquirente.

Il Tribunale federale sottolinea che l’autorità inquirente, nell’ambito della custodia provvisoria, è legittimata a effettuare una verifica sommaria tematica dei dati per accertarne la rilevanza ai fini del procedimento. Tale facoltà vale anche per i dati elettronici e serve a garantire che vengano sequestrati solo dati potenzialmente rilevanti per l’indagine. Una simile verifica sommaria è…