Art. 46 DPA
1 Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente:
- a. gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova;
- b. gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati;
- c. i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato.
2 Altri oggetti e beni che hanno servito a commettere l’infrazione o che ne sono il prodotto possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni o per garantire un diritto di pegno legale.
3 Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l’avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
197 citazioni
-
2Non occorre che tale inchiesta sia espressamente diretta anche contro gli altri comproprietari o contro l'impresa stessa25 citazioni
-
3Ammissibilità di sequestri confiscatori nell'ambito di inchieste fiscali particolari per sospetti reati fiscali gravi22 citazioni
-
4Perquisizione e sequestro; radiotelefono (stazione di base con telefono mobile senza filo). 1. Rinuncia al requisito di un interesse pratico attuale (consid. 1). 2. La sorveglianza da parte degli organi delle PTT delle…19 citazioni
-
51. Art. 28 DPA10 citazioni
-
6Art. 29 cpv. 2 OG, art. 25 segg4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Apertura36 citazioni
-
36 citazioni
-
Verwaltungsstrafverfahren, Entsiegelung30 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.