Fatti

La A. SA (di seguito: la contribuente), una società holding quotata in borsa con sede a Zurigo, opera nel settore della riassicurazione. Nell’ambito di un programma di partecipazione dei dipendenti, nel 2015 ha assegnato ai dipendenti azioni proprie precedentemente riacquistate. La contribuente ha registrato la differenza tra il valore di assegnazione (Fr. 65'082'950.-) e i costi di acquisizione delle azioni come posta negativa nel patrimonio netto, senza includere tale importo nel reddito imponibile.

L’Ufficio cantonale delle imposte di Zurigo ha corretto tale approccio in una proposta di tassazione del 20 marzo 2020, aumentando il reddito imponibile della differenza non contabilizzata a conto economico. La contribuente ha impugnato tale proposta, ma è stata soccombente in tutte le istanze cantonali. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con l’obiettivo di fissare il reddito imponibile a Fr. 3'642'250'000.- e ridurre la deduzione delle partecipazioni al 92,762 %. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto confermato il principio di rilevanza commerciale ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 lett. a LIFD, secondo cui il reddito imponibile si desume in linea di principio dal bilancio conforme al diritto commerciale. È stata riconosciuta la correttezza della contabilizzazione delle azioni proprie come posta negativa nel patrimonio netto (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO), poiché le azioni proprie non rappresentano un valore patrimoniale e il loro riacquisto e ri-emissione devono essere qualificati come operazione di riduzione del capitale.

L’AFC ha sostenuto che la differenza tra il prezzo di emissione e i costi di acquisizione costituisse un utile imponibile in quanto la contribuente avrebbe ottenuto un vantaggio economico dalla ri-emissione. Il Tribunale federale ha respinto tale tesi: la formulazione dell’art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD richiede un “reddito” per una correzione, il che non ricorre nel caso di specie. Inoltre, non si può parlare di “utile di capitale” poiché le azioni proprie non incorporano un valore patrimoniale. Una correzione fiscale non è quindi ammissibile.

L’AFC si è inoltre richiamata all’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD in combinato disposto con l’art. 4a cpv. 2 LIP, al fine di stabilire un collegamento sistematico tra imposta preventiva, imposta sul reddito e imposta sull’utile. Il Tribunale federale ha respinto tale approccio: il nesso sistematico è troppo…