Art. 12 LIP
1 Per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lett. j LIFD il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. La capitalizzazione d’interessi o la decisione di trasferire la sede all’estero (art. 4 cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale.
1bis Se una società acquista ai sensi dell’articolo 4a cpv. 2 i propri diritti di partecipazione, il credito fiscale sorge allo scadere del termine stabilito da detta disposizione.
1ter Nel caso di fondi di tesaurizzazione il credito fiscale sorge al momento dell’accredito del reddito imponibile (art. 4 cpv. 1 lett. c).
2 Per le prestazioni d’assicurazione, il credito fiscale sorge all’atto del versamento della prestazione.
3 Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della prestazione stessa, o di quella sostitutiva, e in ogni caso all’atto dell’esecuzione effettiva.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 17 LIP: prescrizione10 citazioni
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2Principio dell'apporto di capitale; rimborso degli apporti di capitale dissimulati4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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12 citazioni
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Verrechnungssteuer11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.