Fatti

La cooperativa edilizia I. ha acquistato nel 1976 due lotti di terreno edificabile dalla S. AG e ha incaricato R.S. come general contractor per la costruzione degli edifici. Nel 1981 la cooperativa edilizia ha accreditato a R.S. un importo di 4 milioni di franchi. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha considerato questo importo come prestazione in denaro e lo ha sottoposto all'imposta preventiva. La cooperativa edilizia I. si è opposta a questa imposta preventiva e ha invocato la prescrizione.

Il Tribunale federale ha dovuto decidere se per l'imposta preventiva esista un termine di prescrizione assoluto. È giunto alla conclusione che la legge federale sull'imposta preventiva non conosce un tale termine di prescrizione assoluto. La prescrizione dell'imposta preventiva è disciplinata dall'art. 17 LIP, secondo il quale il credito fiscale si prescrive dopo 5 anni. Questo termine è stato interrotto di volta in volta da atti ufficiali per far valere il diritto all'imposta, in modo che la prescrizione non sia intervenuta.

Legge

Il Tribunale federale afferma che secondo i principi giuridici generali, i diritti di diritto pubblico dello Stato nei confronti del cittadino sono soggetti a prescrizione anche in assenza di una disposizione di legge esplicita. Se la normativa pertinente non contiene disposizioni sull'inizio e sulla durata del termine di prescrizione, si devono applicare le disposizioni legislative sui termini di altri atti normativi per crediti analoghi.

Il Tribunale federale ha già deciso in relazione all'imposta federale diretta che non esiste un termine assoluto entro il…