Art. 17 LIP

1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto (art. 12).
2 La prescrizione non decorre, o rimane sospesa fintanto che il credito fiscale è cautelato da una garanzia o fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.
3 La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a una persona tenuta al pagamento. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.
4 La sospensione e l’interruzione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 17 LIP: prescrizione
    · 31/01/2000 · 20 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 30/01/2019 · 1 citazioni
  3. 3
    Il pagamento senza riserve di una fattura fiscale non esclude una restituzione
    · 21/03/2017 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    La prescrizione assoluta dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e dei crediti d'imposta precedente degli anni 1995-2000 è intervenuta il 1° gennaio 2016
    · 16/04/2018 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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