Art. 16 LIP
1 L’imposta preventiva scade:
- a. sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi maturati nel corso dello stesso;
- b. … c. sugli altri redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD e sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lett. j LIFD: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);
- d. sulle prestazioni d’assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso.
2 Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal cpv. 1. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il tasso di interesse.
2bis Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l’adempimento dell’obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a:
- a. l’articolo 20 e le sue disposizioni d’esecuzione; abis. l’articolo 20a e le sue disposizioni d’esecuzione; o b. l’accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d’esecuzione.
3 Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio o il luogo di soggiorno all’estero, l’imposta scade all’atto di tale dichiarazione o trasferimento.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 17 LIP: prescrizione9 citazioni
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2Beneficiario effettivo6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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18 citazioni
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11 citazioni
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11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.