Fatti
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato nel 2015 una procedura penale nei confronti di [A.] , segretario generale della FIFA, per gestione infedele e abuso di fiducia, a seguito di denunce presentate da società terze. Nel 2016 e 2017 sono state aggiunte denunce per corruzione privata nei confronti di [A.] , nonché di [B.] e [C.] , in relazione a vantaggi finanziari e contratti relativi ai diritti mediatici.
I fatti contestati riguardano principalmente
- L’acquisto da parte di [B.] della Villa [O.] nel 2013, finanziato indirettamente da [A.] , in cambio di un trattamento di favore nell’assegnazione dei diritti mediatici della Coppa del Mondo 2026/2030 per Medio Oriente e Nord Africa a [M.M.] Network/[N.] LLing, una società legata a [B.] .
- Il versamento di 500 000 EUR nel 2013, poi di 500 000 EUR nel 2014 e 250 000 EUR nel 2014, da parte di [C.] a [A.] tramite società schermo ([I1.] CO. e [J1.] Sàrl), in cambio dell’assegnazione di diritti mediatici in Grecia e in Italia per le Coppe del Mondo 2018/2022 a società controllate da [C.] (E[1.E1. SA] e H[1.H1.] Ltd).
- LNA falsificazione di documenti contabili da parte di [A.] per occultare questi flussi finanziari.
- LNA partecipazione attiva di [A.] nella negoziazione e approvazione di contratti relativi ai diritti mediatici, in violazione degli obblighi di lealtà verso LNA FIFA.
In primo grado, il Tribunale penale federale (Corte delle cause penali) ha condannato [A.] per falso in titoli e corruzione passiva, con una pena pecuniaria di 120 giorni-multa a 200 CHF/giorno, con sospensione condizionale. [B.] e [C.] sono stati assolti. In appello, LNA Corte d’appello del Tribunale penale federale ha condannato [A.] per falso in titoli reiterato e corruzione passiva reiterata a una pena detentiva di 11 mesi e una pena pecuniaria di 100 giorni-multa a 200 CHF/giorno, con sospensione condizionale. [C.] è stato condannato per corruzione attiva reiterata a una pena detentiva di 10 mesi, con sospensione condizionale. [B.] è stato assolto.
I tre condannati hanno proposto ricorso al Tribunale federale, contestando in particolare l’utilizzabilità degli atti di procedura a causa della partecipazione di pubblici ministeri ricusati, il ritiro delle denunce per corruzione privata e LNA legittimità delle condanne.
Legge
1. Utilizzabilità della procedura preliminare e ricusazione dei pubblici ministeri:
I ricorrenti ([A.] , [B.] e [C.] ) sostengono che LNA procedura preliminare sia inutilizzabile a causa della partecipazione di pubblici ministeri ricusati ([F.] , [G.] e [H.] ) alle operazioni di apertura dell’istruttoria SV.17.0008. Il Tribunale federale ricorda che l’art. 60 cpv. 1 CPP consente di chiedere l’annullamento e LNA ripetizione degli atti di procedura ai quali abbia partecipato una persona tenuta a ricusarsi, purché LNA richiesta sia formulata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione. Nel caso di specie, LNA Corte d’appello ha correttamente applicato questa disposizione annullando e ripetendo gli atti interessati ed espungendo dal fascicolo gli atti viziati. I ricorrenti non dimostrano che atti non ripetuti siano stati contaminati dalla partecipazione dei pubblici ministeri ricusati. Il loro motivo è quindi irricevibile, poiché si fonda su un’interpretazione errata dei fatti e su una critica puramente appellatoria.
2. Ritiro delle denunce per corruzione privata:
I ricorrenti [C.] e [B.] sostengono che LNA parte lesa [E.] abbia ritirato le denunce per corruzione privata del 27 dicembre 2016 e 2 giugno 2017. Il Tribunale federale ricorda che il ritiro della denuncia deve essere inequivocabile (art. 33 CP). Nel caso di specie, le lettere di [E.] del 3 dicembre 2021 e 7 febbraio 2022, pur se contraddittorie, non costituiscono un ritiro chiaro della denuncia. [E.] ha reiterato le proprie conclusioni in appello, chiedendo LNA conferma della sentenza di primo grado che aveva assolto i ricorrenti dal capo di corruzione privata. Il ritiro parziale della denuncia del 31 gennaio 2020 riguardava unicamente [B.] , e non [C.] . Pertanto, LNA Corte d’appello ha correttamente ritenuto che le denunce per corruzione privata non fossero state ritirate.
3. Violazione del diritto di essere sentiti e del principio di completezza…