Fatti

Parti e fatto:

La ricorrente (ricorrente in appello) si è sottoposta il 26 febbraio 2014 a un intervento chirurgico alla mano destra presso il Prof. Dr. med. C. a causa di dolori alla mano destra. Dopo l’operazione sono insorte complicazioni che hanno reso necessari ulteriori interventi medici. Successivamente, la ricorrente ha avanzato pretese nei confronti della B. AG (convenuta, resistente al ricorso), compagnia di assicurazione di responsabilità civile del Prof. Dr. med. C., per negligente trattamento medico. Ha fatto valere il diritto di rivalsa diretto ai sensi dell’art. 60 cpv. 1bis LCA e richiesto una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di fr. 35'000.– nonché interessi al 5 % a decorrere dal 26 febbraio 2014.

Il contratto assicurativo tra il Prof. Dr. med. C. e la B. AG era stato stipulato prima dell’entrata in vigore della modifica della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) del 19 giugno 2020. Anche l’evento dannoso (l’operazione) si era verificato prima di tale data. La convenuta ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo che il diritto di rivalsa diretto ai sensi dell’art. 60 cpv. 1bis LCA non fosse applicabile al caso di specie.

Il Tribunale commerciale del Cantone di Berna ha respinto la domanda con decisione del 6 marzo 2024 per mancanza di legittimazione passiva della convenuta. La ricorrente ha proposto ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Interpretazione della disposizione transitoria art. 103a LCA: Il Tribunale federale ha esaminato se il diritto di rivalsa diretto ai sensi dell’art. 60 cpv. 1bis LCA sia applicabile retroattivamente ai contratti assicurativi stipulati prima del 1° gennaio 2022. La disposizione transitoria art. 103a LCA disciplina che per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020 trovano applicazione unicamente le norme formali nonché il diritto di recesso ai sensi degli art. 35a e 35b LCA del nuovo diritto. È escluso per legge un effetto retroattivo di ulteriori disposizioni, in particolare del diritto di rivalsa diretto ai sensi dell’art. 60 cpv. 1bis LCA.

Interpretazione letterale e sistematica: Il tenore letterale dell’art. 103a LCA si riferisce ai "contratti" e potrebbe essere inteso nel senso che siano disciplinate unicamente le disposizioni di diritto contrattuale. Tuttavia, la LCA non disciplina unicamente il rapporto contrattuale tra contraente e impresa assicuratrice, ma anche i rapporti giuridici con terzi, come il diritto di rivalsa diretto ai sensi dell’art. 60 cpv. 1bis LCA. Il termine "contratti" nell’art. 103a LCA deve quindi essere inteso in senso ampio e comprende anche le pretese legali di terzi che presuppongono un contratto assicurativo. La disposizione transitoria disciplina pertanto in via esaustiva che per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2022 continua ad applicarsi il diritto anteriore, salvo che non siano previste espresse eccezioni nell’art. 103a LCA.

Interpretazione teleologica e storica: Il legislatore, con la revisione parziale della LCA, ha inteso innanzitutto migliorare la posizione del contraente assicurativo. Un’applicazione retroattiva del diritto di rivalsa diretto ai contratti esistenti non avrebbe alcuna giustificazione sistematica, poiché ciò comporterebbe una disparità di trattamento tra contraenti assicurativi e terzi danneggiati. Inoltre, l’interpretazione storica mostra che nel progetto fallito di revisione totale della LCA del 2011 il diritto di rivalsa…