Fatti
{ "title": \"Nessuna computazione delle spese legali ai fini del calcolo della rendita complementare LAINF secondo l'art. 20 cpv. 2 LAINF", \"facts": \"La ricorrente [A.], nata nel 1970, lavorava come impiegata nel commercio e come assistente in una struttura di emergenza notturna della città di Zurigo ed era obbligatoriamente assicurata contro le conseguenze di infortuni presso la AXA Assicurazioni SA (in precedenza Winterthur). Nella notte tra il 16 giugno 1994 fu vittima di un reato violento. Dal 1° giugno 1996 percepì inizialmente una rendita IV intera, poi una metà e dal 1° marzo 1999 nuovamente una intera (rendita per invalidità dell'assicurazione invalidità). Dal 1° aprile 2011 la rendita IV fu ridotta revisionalmente a una metà.
La AXA assegnò ad [A.] a partire dal 1° agosto 2010 una rendita complementare mensile di Fr. 1'612.45 (grado d'invalidità: 60 %). In seguito alla riduzione della rendita IV, la AXA aumentò la rendita complementare a partire dall'aprile 2011 a Fr. 2'426.35. Dopo un nuovo riconoscimento di una rendita IV intera dal 1° giugno 2012, la AXA adeguò nuovamente la rendita complementare a Fr. 1'612.45. Alla fine di luglio 2015 le prestazioni della rendita IV furono definitivamente revocate. Sulla base di ciò, la AXA erogò nuovamente a partire dal 1° agosto 2015 la rendita normale di Fr. 2'426.35 al mese.
Con provvedimento del 29 novembre 2019, ad [A.] fu nuovamente assegnata una rendita IV intera a partire dal 1° luglio 2017. La AXA corresse di conseguenza la sua rendita complementare con effetto retroattivo a Fr. 1'612.45 e pretese la restituzione delle prestazioni di rendita versate in eccesso tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2019 per un totale di Fr. 24'416.55. Contro questa richiesta di restituzione, [A.] propose ricorso dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo, che respinse il ricorso con sentenza del 26 aprile 2022. [A.] propose quindi ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della richiesta di restituzione e il riconoscimento delle prestazioni legali.
, "reasoning": \"Il Tribunale federale ha esaminato in primo luogo se le spese legali, insorte a seguito dell'evento assicurato, possano essere computate nel quadro del calcolo della rendita complementare LAINF secondo l'art. 20 cpv. 2 LAINF. Punto di partenza dell'interpretazione è il chiaro tenore letterale della disposizione, che prevede una deroga alle regole generali di coordinamento dell'art. 69 cpv. 2 LPGA. Il legislatore ha introdotto con l'art. 20 cpv. 2 LAINF un modello di calcolo autonomo, che si basa sul reddito assicurato e sulla concreta rendita IV o AVS. La rendita complementare corrisponde in questo sistema alla somma più bassa tra due importi: o l'importo massimo della rendita LAINF o la differenza tra il 90 % del reddito assicurato e la rendita IV o AVS. Una computazione di costi aggiuntivi, come le spese legali, non è prevista in questo sistema.
La ricorrente ha sostenuto che l'art. 69 cpv. 2 LPGA contiene principi generali di valutazione del legislatore e che l'art. 20 cpv. 2 LAINF rappresenta un'eccezione singolare, che deve essere interpretata in modo restrittivo. Il Tribunale federale ha respinto questa tesi, poiché il tenore letterale dell'art. 20 cpv. 2 LAINF è inequivocabile e onnicomprensivo. La disposizione non contiene alcun elemento che lasci intendere che solo il criterio del reddito assicurato debba derogare alle regole generali di coordinamento. Al contrario, l'art. 20 cpv. 2 LAINF disciplina in modo esaustivo la coordinazione delle prestazioni e non lascia spazio per la computazione di costi aggiuntivi.
Considerazioni sistematiche confermano questa interpretazione. Le norme di coordinamento del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) hanno una funzione di riserva e sono applicabili solo se la coordinazione delle prestazioni in una legge singola non è disciplinata in modo esaustivo. Questo vale per la rendita complementare, che in quanto lex specialis prevale sulle norme di prevenzione dell'eccesso di indennizzo contenute nella LPGA. Le eccezioni ammesse nel contesto della rendita complementare sono disciplinate in modo esaustivo nel diritto delle assicurazioni contro gli…