Fatti
Il ricorrente, nato nel 1971, era impiegato presso la [B. GmbH] dal novembre 2011, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dall'aprile 2013. Dal 21 maggio 2019 al 31 maggio 2021 è stato completamente inabile al lavoro a causa di un infortunio e di una malattia. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) e, in seguito, la Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG hanno corrisposto le indennità giornaliere per questo periodo. Il datore di lavoro ha receduto dal rapporto di lavoro con effetto a fine gennaio 2020, valido dopo la scadenza del periodo di blocco legale di 180 giorni (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). Dal giugno 2021 il ricorrente era in grado di lavorare al 20 %. Il 25 marzo 2021 si è iscritto all'ufficio di collocamento e ha richiesto l'indennità di disoccupazione. La Cassa disoccupazione Unia ha aperto un periodo di riferimento per la percezione delle prestazioni a decorrere dal 1° giugno 2021 e ha corrisposto 90 indennità giornaliere come anticipo rispetto all'assicurazione invalidità. Con decisione del 11 gennaio 2022, il diritto alle indennità giornaliere è stato limitato a 90 giorni, poiché il ricorrente ha potuto dimostrare solo nove mesi di occupazione soggetta a contribuzione nel periodo di riferimento. Il ricorso avverso tale decisione è stato respinto con decisione del 15 marzo 2022. Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha respinto il ricorso del ricorrente con sentenza del 17 novembre 2022. Il ricorrente chiede ora al Tribunale federale di riconoscere 400 indennità giornaliere per il periodo di riferimento dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2023, chiedendo che siano computate le indennità già corrisposte.
Legge
Il Tribunale federale esamina il ricorso per violazione del diritto ai sensi degli art. 95 e 96 LTF. Applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), ma si limita alle censure formulate, salvo che non emergano vizi giuridici evidenti (DTF 138 I 274 consid. 1.6). Lo stato di fatto è fondato sulle risultanze della precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF).
Oggetto della controversia e parametro di valutazione: Il ricorso concerne la questione se il ricorrente abbia adempiuto il requisito contributivo per il diritto all'indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in combinato disposto con art. 13 LADI). Il requisito contributivo richiede un'occupazione soggetta a contribuzione di almeno dodici mesi nel periodo di riferimento (art. 13 cpv. 1 LADI). I periodi nei quali l'assicurato, a causa di malattia o infortunio, non percepisce salario e non versa contributi possono essere computati ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, purché esista un rapporto di lavoro. È esonerato dall'adempimento del requisito contributivo, ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, chi nel periodo di riferimento non ha lavorato per più di dodici mesi in un rapporto di lavoro e non ha potuto adempiere al requisito contributivo per motivi di salute.
Applicazione delle disposizioni di legge: La precedente istanza ha accertato che il ricorrente, nel periodo di riferimento per il requisito contributivo (1° giugno 2019 – 31 maggio 2021), non ha esercitato un'occupazione soggetta a contribuzione per dodici mesi. Inoltre, dal 21 maggio 2019 al 31 maggio 2021 è stato completamente inabile al lavoro e ha percepito indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie. La precedente istanza ha concluso che il ricorrente è esonerato dall'adempimento del requisito contributivo ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché per più di dodici mesi non ha lavorato in un rapporto di lavoro. Pertanto, la Cassa Unia ha correttamente corrisposto 90 indennità giornaliere ai sensi dell'art. 27 cpv. 4 LADI.
Interpretazione dell'art. 13 cpv. 2 lett. c LADI: Il ricorrente sostiene che la precedente istanza abbia…