Fatti

Il Tribunale penale di Basilea Città ha prorogato con sentenza del 26 novembre 2024 una misura terapeutica stazionaria disposta il 18 dicembre 2017 e già prorogata per la prima volta il 13 dicembre 2022 nei confronti di A. di ulteriori 18 mesi. Contestualmente, con separata ordinanza fino al 16 marzo 2025 ha disposto la custodia cautelare. Contro la proroga della misura di primo grado A. ha proposto appello presso l’Appellativo del Cantone di Basilea Città (art. 365 cpv. 3 CPP).

Il 14 marzo 2025 il presidente dell’Appellativo, in qualità di giudice d’appello, ha dato alle parti la possibilità di pronunciarsi su un’eventuale proroga della custodia cautelare e l’ha provvisoriamente prorogata «fino alla decisione (nella settimana 13)». L’Ufficio della giustizia penitenziaria del Cantone di Basilea Città ha depositato il 17 marzo 2025 osservazioni e «atti penitenziari rilevanti». A. è stato sentito il 21 marzo 2025. Il 24 marzo 2025 il presidente dell’Appellativo ha prorogato la custodia cautelare «fino a una nuova decisione al momento della sentenza d’appello» e ha trasmesso le osservazioni alle parti.

A. ha proposto ricorso penale al Tribunale federale il 28 maggio 2025 chiedendo

  • l’immediata liberazione dal carcere, eventualmente con l’adozione di misure sostitutive idonee;
  • la declaratoria dell’illegalità della detenzione dal 16 marzo 2025;
  • l’attribuzione di un’indennità di Fr. 200.- per ogni giorno di detenzione, oltre agli interessi del 5 %;
  • la declaratoria della violazione del diritto d’essere sentito da parte della precedente istanza;
  • eventualmente, la rimessione alla precedente istanza per una nuova motivazione e decisione.

L’Appellativo e l’Ufficio della giustizia penitenziaria hanno rinunciato a presentare osservazioni. Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e lo ha respinto nel resto.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto le doglianze procedurali del ricorrente, in particolare se la proroga della custodia cautelare richiedesse necessariamente una formale richiesta di proroga da parte del pubblico ministero o dell’autorità penitenziaria e se la custodia cautelare dovesse essere limitata nel tempo.

Sulla questione della formale richiesta di proroga: Il Tribunale federale ha chiarito che per le proroghe della custodia cautelare nell’ambito di un procedimento autonomo successivo (qui: proroga di una misura terapeutica stazionaria) si applicano regole procedurali diverse a seconda che il procedimento principale penda presso il giudice di primo grado o presso il giudice d’appello. Per il giudice di primo grado l’art. 364b cpv. 3 CPP rinvia all’art. 227 CPP, mentre per il giudice d’appello l’art. 364b cpv. 4 CPP, in combinato disposto con gli art. 231 ss. CPP, è applicabile. L’Appellativo è competente, ai sensi dell’art. 388 cpv. 1 lett. b CPP, a decidere d’ufficio sulla proroga di una custodia cautelare esistente senza che sia necessaria una formale richiesta di proroga. Tale competenza deriva dall’interpretazione sistematica delle suddette disposizioni e dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 139 IV 94 consid. 2.3.2; sentenza 1B_488/2017). L’assunto del ricorrente secondo cui sarebbe necessaria una formale richiesta è stato quindi respinto.

Sulla questione della limitazione temporale della custodia cautelare: Il ricorrente ha sostenuto che la custodia cautelare avrebbe dovuto essere limitata nel tempo ai sensi dell’art. 227 cpv. 7 CPP. Il Tribunale federale ha respinto tale argomento, rilevando che l’art. 364b cpv. 4 CPP non contiene un rinvio all’art. 227 cpv. 7 CPP. Inoltre, è applicabile la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di art. 231 segg. CPP, secondo cui l’Appellativo può disporre la custodia cautelare fino alla sentenza d’appello senza doverla periodicamente limitare. Le garanzie convenzionali e costituzionali (art. 5 n. 4 CEDU, art. 31 cpv. 3 e 4 Cost.)…