Art. 232 CPP
Carcerazione di sicurezza durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello
1 Se motivi di carcerazione emergono soltanto durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello, chi dirige il procedimento in sede di appello ordina senza indugio l’accompagnamento coattivo della persona da incarcerare e la sente.
2 Chi dirige il procedimento in sede di appello decide entro 48 ore dall’accompagnamento coattivo; la sua decisione non è impugnabile.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Carcerazione dopo l'emanazione del giudizio di appello10 citazioni
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2Carcerazione di sicurezza nell'ambito di un procedimento giudiziario successivo volto all'adozione di una misura10 citazioni
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3Carcerazione ordinata dal tribunale d'appello; esigenze di motivazione7 citazioni
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4Art. 221, art. 229-233 e art. 363 seg3 citazioni
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5Carcerazione di sicurezza in vista di una decisione giudiziaria indipendente successiva; regole di procedura applicabili1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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Rilascio dalla detenzione4 citazioni
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Anordnung von Sicherheitshaft im Berufungsverfahren, rechtliches Gehör3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.