Art. 232 CPP

Carcerazione di sicurezza durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello

1 Se motivi di carcerazione emergono soltanto durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello, chi dirige il procedimento in sede di appello ordina senza indugio l’accompagnamento coattivo della persona da incarcerare e la sente.
2 Chi dirige il procedimento in sede di appello decide entro 48 ore dall’accompagnamento coattivo; la sua decisione non è impugnabile.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Carcerazione dopo l'emanazione del giudizio di appello
    · 16/12/2013 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Carcerazione di sicurezza nell'ambito di un procedimento giudiziario successivo volto all'adozione di una misura
    · 18/04/2013 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    Carcerazione ordinata dal tribunale d'appello; esigenze di motivazione
    · 19/04/2012 · 7 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 221, art. 229-233 e art. 363 seg
    · 31/03/2020 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    Carcerazione di sicurezza in vista di una decisione giudiziaria indipendente successiva; regole di procedura applicabili
    · 28/05/2025 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.