Art. 364b CPP
Carcerazione di sicurezza durante il procedimento giudiziario
1 Chi dirige il procedimento può far arrestare il condannato alle condizioni di cui all’articolo 364a cpv. 1.
2 Chi dirige il procedimento svolge una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi o a chi dirige il procedimento in sede di appello di ordinare la carcerazione di sicurezza. La procedura è retta per analogia dagli articoli 225 e 226.
3 Se è già stata ordinata la carcerazione di sicurezza, la procedura è retta per analogia dall’articolo 227.
4 Per altro, sono applicabili per analogia gli articoli 222 e 230–233.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissibilità del ricorso in materia penale5 citazioni
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2Carcerazione di sicurezza in vista di una decisione giudiziaria indipendente successiva; regole di procedura applicabili1 citazioni
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3Esistenza di seri motivi per attendersi che venga disposta l'esecuzione di una sanzione privativa della libertà quale condizione per la carcerazione di sicurezza nell'ambito della procedura indipendente successiva0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ordine di custodia cautelare21 citazioni
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Haft16 citazioni
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Haftentlassungsgesuch im massnahmenrechtlichen gerichtlichen Nachverfahren7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.