Art. 364b CPP

Carcerazione di sicurezza durante il procedimento giudiziario

1 Chi dirige il procedimento può far arrestare il condannato alle condizioni di cui all’articolo 364a cpv. 1.
2 Chi dirige il procedimento svolge una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi o a chi dirige il procedimento in sede di appello di ordinare la carcerazione di sicurezza. La procedura è retta per analogia dagli articoli 225 e 226.
3 Se è già stata ordinata la carcerazione di sicurezza, la procedura è retta per analogia dall’articolo 227.
4 Per altro, sono applicabili per analogia gli articoli 222 e 230–233.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ammissibilità del ricorso in materia penale
    · 20/11/2023 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Carcerazione di sicurezza in vista di una decisione giudiziaria indipendente successiva; regole di procedura applicabili
    · 28/05/2025 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Esistenza di seri motivi per attendersi che venga disposta l'esecuzione di una sanzione privativa della libertà quale condizione per la carcerazione di sicurezza nell'ambito della procedura indipendente successiva
    · 09/02/2026 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.