Fatti

[A.] è stato condannato il 25 settembre 2019 a una pena detentiva di 150 giorni con la sospensione condizionale, con un periodo di prova di 4 anni e l'obbligo di seguire un trattamento terapeutico. Dopo che [A.] non ha rispettato queste condizioni, l'esecuzione della pena è stata revocata il 14 ottobre 2021.

Su richiesta del servizio di esecuzione delle pene e di libertà vigilata, il Ministero Pubblico ha chiesto al tribunale distrettuale del Cantone di Lucerna di ordinare una successiva misura istituzionale ai sensi dell'art. 59 CP nei confronti di [A.], nonché la sua detenzione per motivi di sicurezza. Il tribunale ha accolto queste richieste il 29 agosto 2023.

Il ricorso di [A.] contro l'ordinanza di detenzione per motivi di sicurezza è stato respinto dal tribunale cantonale del Cantone di Lucerna il 28 settembre 2023.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che la condizione necessaria per ordinare la detenzione per motivi di sicurezza durante il successivo procedimento giudiziario indipendente in materia di misure, ovvero il fatto che vi sia un serio timore che l'autore commetta reati che portino a una misura privativa della libertà, non fosse realizzata nel caso di specie.

Infatti, i nuovi fatti e mezzi di prova invocati dall'autorità riguardano solo le condizioni per pronunciare una misura e non il reato stesso o la colpevolezza dell'interessato. Tuttavia, secondo la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, tali nuovi elementi non sono sufficienti per tornare su una sentenza passata in giudicato a…