Art. 222 CPP
Rimedi giuridici
Soltanto il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l’articolo 233.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Ricorso del Ministero pubblico in materia di carcerazione60 citazioni
-
2Ricorso del pubblico ministero contro il rifiuto del giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva44 citazioni
-
3Legittimazione a ricorrere del pubblico ministero contro una decisione di scarcerazione resa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi35 citazioni
-
4Comunicazione telefonica della decisione di carcerazione al pubblico ministero, quando non viene ordinata la carcerazione preventiva; art. 222, 225 cpv. 1 e art. 226 cpv. 2 e 5 CPP; art. 10 cpv. 2 e art. 31 Cost.; art.…29 citazioni
-
5Carcerazione preventiva, ricorso del ministero pubblico contro una decisione di messa in libertà emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi22 citazioni
-
6Carcerazione di sicurezza nell'ambito di un procedimento giudiziario successivo volto all'adozione di una misura14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Domanda di scarcerazione condizionale32 citazioni
-
Haftentlassung; Noven16 citazioni
-
Detenzione preventiva15 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.