Art. 222 CPP

Rimedi giuridici

Soltanto il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l’articolo 233.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricorso del Ministero pubblico in materia di carcerazione
    · 17/02/2011 · 60 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ricorso del pubblico ministero contro il rifiuto del giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva
    · 04/01/2012 · 44 citazioni Riassunto
  3. 3
    Legittimazione a ricorrere del pubblico ministero contro una decisione di scarcerazione resa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi
    · 17/05/2011 · 35 citazioni Riassunto
  4. 4
    Comunicazione telefonica della decisione di carcerazione al pubblico ministero, quando non viene ordinata la carcerazione preventiva; art. 222, 225 cpv. 1 e art. 226 cpv. 2 e 5 CPP; art. 10 cpv. 2 e art. 31 Cost.; art.…
    · 24/05/2012 · 29 citazioni Riassunto
  5. 5
    Carcerazione preventiva, ricorso del ministero pubblico contro una decisione di messa in libertà emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi
    · 12/07/2011 · 22 citazioni Riassunto
  6. 6
    Carcerazione di sicurezza nell'ambito di un procedimento giudiziario successivo volto all'adozione di una misura
    · 18/04/2013 · 14 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.