Fatti
Il Comune politico di Furna (ricorrente 1) e la [A. SA] (ricorrente 2) hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 5 marzo 2024, con la quale il ricorso del WWF Svizzera è stato parzialmente accolto e il Governo del Cantone dei Grigioni è stato incaricato di presentare al Consiglio federale una domanda di adeguamento del perimetro dell'area palustre «Furner Berg» (oggetto n. 109). L’adeguamento avrebbe dovuto prevedere l’inclusione integrale degli oggetti palustri di torbiera bassa n. 965 «Danusa», FM-21936 «Stäfel» e FM-952 «Älpli Nord, Furna» nonché dell’oggetto palustre di torbiera alta HM-489 «Bünden, Furner Berg» nel perimetro dell’area palustre.
L’area palustre «Furner Berg» è stata iscritta nel 1996 nell’inventario federale delle aree palustri di particolare bellezza e di rilevanza nazionale. Nel 2010 il Comune di Furna aveva deciso una revisione totale della pianificazione territoriale, approvata dal Governo del Cantone dei Grigioni nel 2011 e nel 2013. Nel 2020 il Comune ha avviato una revisione parziale della pianificazione territoriale, approvata dal Governo nel 2021. Contro tale approvazione il WWF Svizzera ha presentato ricorso, parzialmente accolto dal Tribunale amministrativo.
La ricorrente 1 ha denunciato la violazione dell’autonomia comunale e l’erronea valutazione del merito da parte del Tribunale amministrativo. La ricorrente 2 ha sostenuto che i suoi interessi sono stati particolarmente toccati dalla decisione e che non ha fatto decorrere il termine di ricorso. Il Cantone dei Grigioni ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi, mentre il WWF Svizzera ha chiesto la loro reiezione. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha ritenuto opportuno una verifica del perimetro.
Legge
Il Tribunale federale ha riunito i procedimenti 1C_193/2024 e 1C_268/2024 ai sensi dell’art. 71 LTF e dell’art. 24 PC, poiché entrambi i ricorsi concernevano lo stesso oggetto della controversia e si rivolgevano alla stessa sentenza.
Sulla legittimazione a ricorrere del Comune di Furna (1C_193/2024): Il Comune di Furna, in qualità di titolare di poteri pubblici, è stato particolarmente toccato dalla decisione impugnata e denuncia una violazione della sua autonomia. Il Tribunale federale ha dato seguito al ricorso poiché ricorre un pregiudizio non riparabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. La decisione del Tribunale amministrativo è qualificabile come decisione interlocutoria che fornisce al Comune indicazioni per l’ulteriore procedimento di pianificazione. Il Comune non è tenuto a conformarsi a tali indicazioni per poi impugnare in un secondo momento la propria decisione.
Sulla legittimazione a ricorrere della [A. SA] (1C_268/2024): La ricorrente 2 non ha partecipato al procedimento di primo grado ed è stata particolarmente toccata dalla decisione, poiché le indicazioni del Tribunale amministrativo si rivolgono alle autorità e non contengono una delimitazione precisa al suolo. Inoltre, difetta un interesse degno di protezione, poiché la ricorrente 2 avrà la possibilità di prendere posizione nel successivo procedimento di adeguamento del perimetro. Il Tribunale federale non ha dato seguito al ricorso.
Sulla valutazione di merito: Il Tribunale federale ha esaminato se il Consiglio federale, nel delimitare il perimetro dell’area palustre «Furner Berg», abbia ecceduto o abusato del margine di valutazione ai sensi dell’art. 23b LPN. Il giudice di primo grado ha correttamente deciso che gli oggetti palustri di torbiera bassa «Danusa», «Stäfel» e…