Art. 23d LPN
1 Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime.
2 Fermo restando il presupposto del cpv. 1, sono segnatamente ammissibili:
- a. l’utilizzazione agricola e forestale;
- b. la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente;
- c. misure per proteggere l’uomo da catastrofi naturali;
- d. gli impianti infrastrutturali occorrenti per l’applicazione delle lettere a a c.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Tratto mancante dell'autostrada dell'Oberland zurighese; perizia obbligatoria da parte della CFNP (art. 7 cpv. 2 LPN)38 citazioni
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2Protezione delle zone palustri25 citazioni
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3Costruzioni nelle zone palustri, perizia obbligatoria nel caso di una possibile alterazione di un oggetto iscritto nell'inventario ISOS21 citazioni
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4Delimitazione della zona palustre n° 268 "Grimsel" (art. 78 cpv. 5 Cost.; art. 23b LPN)6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Uferschutzplan Nr. 9 St. Peterinsel; Wiederaufbauverbot Ferienhäuser30 citazioni
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12 citazioni
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Baupolizei6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.