Art. 23d LPN

1 Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime.
2 Fermo restando il presupposto del cpv. 1, sono segnatamente ammissibili:
  1. a. l’utilizzazione agricola e forestale;
  2. b. la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente;
  3. c. misure per proteggere l’uomo da catastrofi naturali;
  4. d. gli impianti infrastrutturali occorrenti per l’applicazione delle lettere a a c.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Tratto mancante dell'autostrada dell'Oberland zurighese; perizia obbligatoria da parte della CFNP (art. 7 cpv. 2 LPN)
    · 12/06/2012 · 38 citazioni Riassunto
  2. 2
    Protezione delle zone palustri
    · 15/04/1997 · 25 citazioni Riassunto
  3. 3
    Costruzioni nelle zone palustri, perizia obbligatoria nel caso di una possibile alterazione di un oggetto iscritto nell'inventario ISOS
    · 16/12/2011 · 21 citazioni Riassunto
  4. 4
    Delimitazione della zona palustre n° 268 "Grimsel" (art. 78 cpv. 5 Cost.; art. 23b LPN)
    · 05/04/2017 · 6 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.