Art. 23b LPN
1 Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi.
2 Una zona palustre è di particolare bellezza e d’importanza nazionale se:
- a. è unica nel suo genere, o b. in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate.
3 Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell’insediamento e dell’utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati.
4 La Confederazione finanzia l’inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Tratto mancante dell'autostrada dell'Oberland zurighese; perizia obbligatoria da parte della CFNP (art. 7 cpv. 2 LPN)23 citazioni
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2Delimitazione di una zona palustre (art. 78 cpv. 5 Cost.; art. 23b LPN, art. 3 dell'ordinanza sulle zone palustri)20 citazioni
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3Protezione delle zone palustri16 citazioni
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4Costruzioni nelle zone palustri, perizia obbligatoria nel caso di una possibile alterazione di un oggetto iscritto nell'inventario ISOS15 citazioni
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5Delimitazione della zona palustre n° 268 "Grimsel" (art. 78 cpv. 5 Cost.; art. 23b LPN)4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Uferschutzplan Nr. 9 St. Peterinsel; Wiederaufbauverbot Ferienhäuser17 citazioni
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Revisione parziale della pianificazione locale4 citazioni
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Baute ausserhalb der Bauzone (Moorlandschaft)4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.