Fatti
La Swisscom (Schweiz) SA ha richiesto alla Autorità edilizia di Lindau un permesso di costruzione per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile con nove antenne trasmittenti su un edificio a Tagelswangen (ZH). L’impianto avrebbe dovuto operare su più bande di frequenza (700-900, 1'800-2'600 e 3'600 MHz) con una potenza equivalente irradiata (ERP) cumulata di 2'195 Watt. Tre delle antenne nella banda di frequenza 3'600 MHz erano concepite come antenne adattive con 16 sotto-array ciascuna, da operare con un fattore di correzione (K).
L’Autorità edilizia di Lindau ha rilasciato il permesso il 7 settembre 2021 con condizioni accessorie. Contro tale decisione hanno presentato ricorso gli abitanti [A.] e [B.] presso il Tribunale di ricorso edilizio del Cantone Zurigo, che ha respinto il ricorso il 16 marzo 2022. Il successivo appello al Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo è stato respinto il 23 marzo 2023.
Gli abitanti hanno presentato ricorso al Tribunale federale il 5 giugno 2023, chiedendo tra l’altro l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo e l’acquisizione di una relazione ufficiale o di una perizia indipendente in merito alle misurazioni di collaudo per le antenne adattive. Il Tribunale federale ha concesso l’effetto sospensivo al ricorso il 26 giugno 2023. La Swisscom, il Tribunale amministrativo di Zurigo e l’Autorità edilizia di Lindau hanno chiesto il rigetto del ricorso, mentre l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha giudicato conforme alla legislazione in materia di protezione dell’ambiente la sentenza impugnata.
Legge
1. Ammissibilità del ricorso Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, art. 90 LTF) e lo dichiara ammissibile poiché i ricorrenti, in qualità di proprietari o abitanti di un immobile nel perimetro di opposizione, hanno un interesse degno di protezione all’annullamento della sentenza (art. 89 cpv. 1 LTF). Sono soddisfatte le condizioni per una decisione nel merito.
2. Legittimità delle disposizioni relative alle antenne adattive nella ORNI: I ricorrenti contestano l’illegittimità dei fattori di correzione per le antenne adattive disciplinati al n. 63 cpv. 2 e 3 dell’allegato 1 dell’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710). Il Tribunale federale esamina in via incidentale la conformità dell’ordinanza alla legge e alla Costituzione. Il Consiglio federale dispone della competenza regolamentare ai sensi dell’art. 38 cpv. 3 LPAmb e le disposizioni non eccedono il quadro legislativo. La regolamentazione è conforme al principio di competenza e consente un rapido adeguamento alle nuove evoluzioni tecniche.
3. Compatibilità con il principio di precauzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb) I ricorrenti contestano che il fattore di correzione porti a un abbassamento del livello di protezione, poiché la potenza irradiata non deve più essere rispettata al massimo, ma mediata su 6 minuti. Il Tribunale federale rileva che le antenne adattive causano un minore carico medio di radiazioni rispetto alle antenne convenzionali, poiché la potenza irradiata è indirizzata in modo mirato agli utenti. Il fattore di correzione evita un eccessivo carico dovuto a picchi di potenza di breve durata e preserva il margine di sicurezza rispetto ai valori limite di immissione. La regolamentazione tiene debitamente conto del principio di precauzione.
4. Sistema di controllo della qualità (QS-System) e misurazioni di collaudo I ricorrenti criticano l’inadeguatezza del QS-System poiché non prevede un monitoraggio in tempo reale della potenza irradiata né una rappresentazione del diagramma di irradiazione dell’antenna. Il Tribunale federale richiama le raccomandazioni di esecuzione dell’UFAM, che prevedono parametri aggiuntivi quali la modalità operativa, il fattore di correzione e la limitazione automatica della potenza. Il QS-System è idoneo a monitorare il funzionamento conforme all’autorizzazione delle antenne adattive. Inoltre, sono previste misurazioni di collaudo dopo…