Fatti
Il ricorrente ([A.] ) è stato impiegato dal 1° settembre 2000 al 31 marzo 2023 presso il Comune di [U.] ed era assicurato collettivamente contro l'indennità giornaliera di malattia fino al 31 dicembre 2022 presso un assicuratore precedente. Ha fatto valere un caso di prestazione a decorrere dal 9 marzo 2022. A partire dal 1° gennaio 2023, la precedente datrice di lavoro del ricorrente ha trasferito la sua assicurazione contro l'indennità giornaliera di malattia alla resistente ([B. SA] ). Quest'ultima ha rifiutato, con lettera del 17 febbraio 2023, di assumere la copertura delle prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il ricorrente ha presentato il 25 aprile 2023 un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, chiedendo di obbligare la resistente al pagamento di fr. 17'824.65 oltre agli interessi al 5 % a decorrere dal 1° marzo 2023. Il Tribunale delle assicurazioni ha respinto la domanda con sentenza del 25 aprile 2024. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso civile al Tribunale federale e ha ridotto la sua pretesa nella replica a fr. 17'305.50. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso civile ai sensi degli art. 72 segg. LTF, trattandosi di una controversia relativa a una assicurazione complementare all'assicurazione malattia sociale, disciplinata dalla LCA e di natura privatistica. Il ricorso era ammissibile indipendentemente dal valore della lite, poiché il Tribunale delle assicurazioni aveva deciso in unica istanza cantonale (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF).
Il Tribunale federale ha preso in considerazione lo stato di fatto accertato dalla precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF). Ha esaminato esclusivamente le doglianze fatte valere, a meno che i vizi giuridici non fossero evidenti. Il ricorrente era onerato della prova dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa dovuta a malattia nel periodo rilevante (1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023). La precedente istanza ha constatato che il ricorrente non aveva assolto l'onere di sostanziazione, non avendo concretamente dimostrato la propria incapacità lavorativa dovuta a malattia. Un semplice rinvio generico a certificati medici non era sufficiente per adempiere l'onere di sostanziazione richiesto.
Il Tribunale federale ha confermato che la precedente istanza aveva correttamente applicato i principi in materia di onere della deduzione e della sostanziazione. I certificati medici e le relazioni mediche sono considerati giuridicamente come allegazioni delle parti e non come mezzi di prova veri e propri. Una contestazione generica dell'incapacità lavorativa da parte della resistente era sufficiente, poiché il ricorrente non aveva sufficientemente sostanziato le proprie affermazioni. La precedente istanza non era tenuta a confutare singolarmente tutte le deduzioni del ricorrente, purché la decisione fosse sufficientemente motivata.
Il ricorrente ha eccepito una violazione del diritto di essere sentito…