Fatti

Parti e rapporto contrattuale: Il ricorrente ([A.] ) è amministratore della [C. SA] ed era assicurato presso la controparte ([B. SA] ) tramite la propria società contro la perdita di salario in caso di malattia. L’assicurazione si basava su una polizza collettiva contro la perdita di salario in caso di malattia, che costituiva una copertura aggiuntiva all’assicurazione malattia sociale ed è disciplinata dalla Legge sull’assicurazione contrattuale (LCA).

Oggetto della controversia: Il ricorrente ha richiesto il pagamento degli indennizzi giornalieri per il periodo dal 1° aprile al 10 luglio 2022, dopo che la compagnia assicuratrice aveva già erogato le prestazioni per febbraio e marzo 2022. La controparte ha contestato l’obbligo di prestazione sostenendo che le certificazioni mediche fossero insufficienti e che l’incapacità lavorativa non fosse sufficientemente comprovata.

Svolgimento del procedimento: Il ricorrente ha presentato il 11 settembre 2023 un ricorso dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia, chiedendo il pagamento di fr. 42'349.45 oltre agli interessi. Il Tribunale delle assicurazioni ha respinto il ricorso con sentenza del 14 giugno 2024. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza cantonale nonché la condanna della controparte alla prestazione o la rimessione alla prima istanza.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia civile avverso una decisione definitiva di un tribunale cantonale superiore che ha deciso in unica istanza. Il ricorso è ammissibile indipendentemente dal valore della lite (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF). Il ricorso concerne l’interpretazione delle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e la valutazione delle prove da parte della prima istanza.

2. Interpretazione delle CGA Le CGA prevedono che l’incapacità lavorativa debba essere dovuta a malattia e sia comprovata da certificato medico. La prima istanza ha interpretato le CGA nel senso che, oltre alla certificazione medica, è richiesta anche la sussistenza dell’incapacità lavorativa dovuta a malattia come presupposto autonomo per il diritto alla prestazione. Il ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 55 CPC e ha sostenuto che le parti avessero una volontà comune nel senso che la sola certificazione medica fosse sufficiente. Il Tribunale federale ha respinto tale eccezione, poiché la prima istanza ha interpretato le CGA secondo il principio della fiducia e non ha accertato un consenso soggettivo. L’interpretazione delle CGA quale questione di diritto è soggetta al controllo del Tribunale federale, che è vincolato agli accertamenti di fatto della prima istanza.

3. Onere della prova e standard probatorio Il ricorrente deve provare l’esistenza dell’incapacità lavorativa dovuta a malattia (art. 8 CC). La prima istanza ha erroneamente applicato lo standard probatorio della probabilità prevalente, riducendo così le esigenze della prova principale. Il Tribunale federale ha chiarito che vale lo standard probatorio ordinario: la prova è fornita quando il giudice, sulla base di criteri oggettivi, è convinto della correttezza dell’affermazione e non sussistono seri dubbi (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1).

4. Valutazione delle certificazioni mediche La prima istanza ha valutato le certificazioni…