Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
La ricorrente (creditrice) [A.] impugna la disposizione dell’Ufficio delle esecuzioni di Emmen del 1° dicembre 2023, con la quale le è stato ingiunto di restituire complessivamente fr. 12'586.75. Tali importi erano stati versati erroneamente a titolo di pagamenti in acconto nell’ambito della procedura esecutiva n. yyy, nonostante la procedura fosse stata provvisoriamente sospesa in virtù di una misura superprovisionale del Tribunale distrettuale di Hochdorf del 1° aprile 2019. Tra le parti pende dinanzi al Tribunale distrettuale di Hochdorf un procedimento negativo di accertamento (1A3 19 5), nel quale il debitore esecutato [B.] chiede di accertare di non dover la somma di fr. 238'000.-- oggetto della procedura esecutiva. L’Ufficio delle esecuzioni aveva provvisoriamente sospeso le procedure esecutive n. xxx e yyy, ma il Tribunale distrettuale ne ha revocato la sospensione l’8 agosto 2023, mentre il Tribunale cantonale di Lucerna ha accolto il ricorso di [B.] contro tale revoca con decisione del 20 novembre 2023. Il Tribunale federale non ha preso in considerazione il ricorso di [A.] avverso tale decisione con sentenza 4A_619/2023 del 28 febbraio 2024.
Svolgimento del procedimento:
[A.] ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale distrettuale di Hochdorf contro la disposizione dell’Ufficio delle esecuzioni il 15 dicembre 2023, respinto con decisione del 25 gennaio 2024. Avverso tale decisione [A.] ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale cantonale di Lucerna il 5 febbraio 2024, respinto con decisione dell’8 ottobre 2024. [A.] ha quindi proposto ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale il 28 ottobre 2024, chiedendo la revoca della decisione cantonale e della disposizione dell’Ufficio delle esecuzioni. Il Tribunale federale ha concesso al ricorso effetto sospensivo con ordinanza presidenziale del 10 dicembre 2024. Il debitore esecutato [B.] ha presentato memorie tardive e ha poi rinunciato, per ragioni di economia processuale, a ulteriori partecipazioni al procedimento.
Legge
Ammissibilità del ricorso: Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia civile e rileva che esso è ammissibile ai sensi degli articoli 72 cpv. 2 lett. a, 74 cpv. 2 lett. c, 75, 76, 90 e 100 cpv. 2 lett. a LTF. La ricorrente deduce che l’Ufficio delle esecuzioni non era legittimato a disporre il recupero dei pagamenti in acconto versati per errore mediante disposizione.
Qualificazione giuridica del recupero: Il Tribunale federale precisa che, pur essendo l’Ufficio delle esecuzioni autorizzato ai sensi dell’articolo 144 cpv. 2 LEF a versare pagamenti in acconto solo in caso di procedure esecutive valide o della loro prosecuzione, da tale disposizione non discende alcuna facoltà esplicita di recuperare somme versate indebitamente. Neppure l’articolo 266 LEF, che disciplina le ripartizioni in acconto nel fallimento, contiene una regolamentazione corrispondente. La costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 59 III 213 consid. 3; 53 III 214 consid. 3; 44 III 85 consid. 1; sentenza 5A_837/2018 del 17 maggio 2019 consid. 3.4) sottolinea che l’Ufficio delle esecuzioni non dispone di poteri dispositivi qualora intenda recuperare una somma versata indebitamente da un creditore o da un terzo. Una simile ingiunzione dell’Ufficio delle esecuzioni non produce effetti giuridici ulteriori rispetto a una privata richiesta di pagamento e non costituisce una disposizione ai sensi dell’articolo 17 LEF.
Rimedio giuridico in caso di mancata restituzione: Il Tribunale federale rileva che, in caso di mancata restituzione delle somme versate per errore, l’Ufficio delle esecuzioni deve avvalersi della via giuridica dell’arricchimento senza causa (art. 62 segg. CO). L’unico rimedio ammissibile per ottenere la restituzione è costituito da un’azione dinanzi ai giudici ordinari. La procedura scelta dall’Ufficio delle esecuzioni mediante…