Fatti

Parti e svolgimento del procedimento: La locataria ([A. SA] ) aveva in locazione, con contratto del 21 aprile 2023, una villa unifamiliare di 5,5 locali con garage e posto auto dalla proprietaria originaria. Il canone mensile lordo ammontava a fr. 3'011.--. Il 1° giugno 2023 la proprietaria ha venduto l’immobile locato al locatore ([B.] ). Quest’ultimo ha disdetto il rapporto di locazione il 11 febbraio 2024 con scadenza al 31 maggio 2024. La locataria ha impugnato la disdetta il 20 febbraio 2024 dinanzi all’autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto del Cantone Zugo, chiedendo una proroga del rapporto di locazione. Non essendo stata raggiunta un’intesa, le è stata rilasciata un’autorizzazione a procedere in giudizio, che ha lasciato decadere.

Il locatore ha presentato il 1° giugno 2024 un’istanza di sfratto al Tribunale cantonale di Zugo, giudice unico. Quest’ultimo ha trattato l’istanza quale procedimento di tutela giuridica nei casi chiari e ha intimato alla locataria, con decisione del 10 luglio 2024, di liberare l’immobile entro e non oltre il 29 luglio 2024. In caso di inosservanza, ha minacciato di disporre l’esecuzione coattiva da parte degli organi della locataria nonché di presentare denuncia penale per disobbedienza a un provvedimento amministrativo. Alla locataria è stata addebitata una tassa di decisione di fr. 1'000.--.

Oggetto della controversia: La locataria contestava la validità della disdetta, sostenendo che l’immobile fosse in parte adibito a uso commerciale e che pertanto si applicasse il termine di disdetta semestrale previsto per gli immobili commerciali. Il giudice unico ha rilevato che il contratto di locazione prevedeva l’uso quale «abitazione familiare/unione registrata» e quale «locali per ufficio/attività commerciale», senza qualificare più precisamente il rapporto di locazione del 2021. Le contestazioni della locataria non erano sufficientemente motivate, poiché ella non aveva indicato a quali fini commerciali e in quale misura l’immobile fosse stato adibito.

La locataria ha proposto appello avverso la decisione del giudice unico. Il Tribunale superiore del Cantone Zugo ha confermato con sentenza del 14 agosto 2024 la decisione impugnata e fissato il termine di sfratto al 26 agosto 2024, ore 12.00. La locataria è stata condannata al pagamento di una tassa di decisione di fr. 1'000.-- e di un’indennità alle controparti di fr. 1'340.-- (IVA inclusa).

La locataria ha presentato il 16 settembre 2024 un ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale superiore nonché la non entrata nel merito della domanda di sfratto. Ella ha liberato l’immobile il 2 settembre 2024 di propria iniziativa e lo ha consegnato al locatore. Ha sostenuto che il suo interesse giuridico persisteva nonostante lo sgombero, poiché era stata ingiustamente gravata delle spese processuali e sussisteva il rischio di una condanna penale per disobbedienza a un provvedimento amministrativo (art. 292 CP).

Legge

1. Ammissibilità del ricorso Il Tribunale federale verifica d’ufficio l’ammissibilità del ricorso. Esso si basa sul fatto accertato dalla precedente istanza e può rettificarlo o integrarlo solo se manifestamente errato o fondato su una violazione del diritto. La locataria non ha dimostrato in modo sufficiente il proprio interesse giuridico, poiché ha già liberato spontaneamente l’immobile e non sussiste più un interesse attuale o concreto all’annullamento della decisione. Il semplice onere delle spese processuali o il rischio di una condanna penale non costituiscono un interesse giuridico sufficiente, in particolare se la locataria non dimostra concreti svantaggi o una persecuzione penale effettivamente incombente. Inoltre, ella avrebbe potuto chiedere la sospensione dell’esecuzione prima della scadenza del termine di sfratto.

2. Fondatezza del ricorso Anche qualora si ritenessero adempiuti i presupposti per l’entrata nel merito, il ricorso sarebbe infondato. La locataria non ha sufficientemente motivato le proprie contestazioni circa l’effettivo uso commerciale dell’immobile. Il contratto di locazione prevedeva l’uso quale «abitazione familiare/unione registrata» e quale «locali per ufficio/attività commerciale», e le parti avevano barrato il termine di disdetta trimestrale previsto per gli immobili abitativi. Il locatore ha così dimostrato in modo coerente di aver qualificato l’immobile, ai fini della disdetta, come immobile abitativo. La locataria avrebbe dovuto addurre contestazioni motivate, in particolare poiché le pretese utilizzazioni commerciali rientravano nella sua sfera e avrebbe potuto fornire indicazioni dettagliate senza difficoltà.

3. Onere di motivazione e libera valutazione delle prove La precedente istanza ha correttamente richiesto alla locataria di motivare in modo sufficiente le proprie contestazioni. I requisiti di una contestazione motivata sono meno rigorosi di quelli di…