Art. 266m CO

1 Se la cosa locata è adibita ad abitazione familiare, un coniuge può disdire il contratto soltanto con il consenso espresso dell’altro.
2 Il coniuge che non può ottenere questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.
3 Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 97 segg
    · 10/10/2003 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Pagamento della prestazione di vecchiaia per persone sposate
    · 08/05/2008 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Inoltre, nel caso in cui la cosa locata funge da abitazione familiare tale notifica deve essere fatta separatamente al conduttore e al suo coniuge (art. 266n CO; consid. 3-5)
    · 10/12/1991 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Previdenza professionale
    · 08/05/2008 · 1 citazioni de
  • Mietausweisung
    · 25/11/2024 · 0 citazioni de Riassunto
  • Espulsione
    ZB.2024.26
    · 17/07/2024 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.