Fatti

Nel maggio 1989, U. [Z.] affittò un appartamento da M. [M.] richiamò ripetutamente [Z.] e sua moglie sui ritardi nei pagamenti degli affitti e li sollecitò per iscritto al pagamento. L'8 marzo 1991, [M.] disdisse il contratto di locazione per la fine di giugno 1991.

I coniugi [Z.] hanno richiesto la proroga del contratto di locazione di due anni, richiesta respinta dall'autorità di conciliazione, dalla presidenza del tribunale e dalla commissione di ricorso del Tribunale superiore di Turgovia. Contro questa decisione, gli attori hanno fatto ricorso con successo al Tribunale federale.

Legge

Ai sensi dell'art. 272a cpv. 1 lett. a CO, la proroga è esclusa se il locatore ha disdetto il contratto a causa del ritardo nei pagamenti del locatario (art. 257d CO). L'art. 257d CO prevede che il locatore, in caso di ritardo nei pagamenti del locatario, possa disdire il contratto con un preavviso di almeno 30 giorni a fine mese, dopo aver invano sollecitato il locatario al pagamento dei canoni di locazione o delle spese accessorie scaduti entro un termine di almeno 30 giorni.

Il convenuto non ha rispettato queste formalità, poiché né la sua lettera del 13 gennaio 1991 né quella del 20 febbraio 1991 contenevano un termine di pagamento di almeno 30 giorni e la minaccia legalmente prescritta. Nonostante ciò, l'istanza inferiore ha ritenuto esclusa la proroga, in quanto a suo avviso ogni ritardo nei…