Art. 272a CO
1 La protrazione è esclusa se è stata data disdetta:
- a. per mora del conduttore (art. 257d);
- b. per violazione grave dell’obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 257f cpv. 3 e 4);
- c. per fallimento del conduttore (art. 266h);
- d. di un contratto di locazione che, in vista di imminenti lavori di trasformazione o demolizione, è stato espressamente concluso soltanto per il tempo intercorrente fino all’inizio della costruzione o fino all’ottenimento della relativa licenza.
2 Di regola, la protrazione è esclusa se il locatore offre al conduttore altri locali d’abitazione o commerciali equivalenti.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Inoltre, nel caso in cui la cosa locata funge da abitazione familiare tale notifica deve essere fatta separatamente al conduttore e al suo coniuge (art. 266n CO; consid. 3-5)8 citazioni
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31 citazioni
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4Disdetta di un contratto di locazione dopo l'esecuzione forzata; protrazione del rapporto di locazione dopo il doppio turno d'asta (art. 142 LEF, art. 272 CO)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni28/05/2014 · 3 citazioni de
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2 citazioni
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Erstreckung des Mietverhältnisses2 citazioni
Ultime sentenze del TF
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