Fatti
Parti e procedimento: Le ricorrenti Vifor Pharma Participations SA (già Vifor Pharma SA) e HCI Solutions SA impugnavano una decisione della Commissione della concorrenza (ComCo) del 19 dicembre 2016 nonché una sentenza del Tribunale amministrativo federale del 19 gennaio 2022. La ComCo aveva loro contestato di aver abusato di una posizione dominante tramite clausole contrattuali. Il Tribunale federale si è pronunciato il 23 gennaio 2025.
Fatto:
Nel periodo rilevante (settembre 2012 – maggio 2016), HCI Solutions SA (già Documed SA ed e-mediat SA) deteneva una posizione dominante sul mercato dei dati sui medicinali, elaborati e leggibili a macchina. Essa offriva il Compendium (informazioni tecniche e per pazienti) nonché sette database INDEX (ad es. medINDEX per medici). I dati provenivano da medicinali autorizzati da Swissmedic, venivano strutturati, codificati e commercializzati. I database INDEX si basavano su schemi XML che consentivano di verificare le interazioni tra medicinali.
HCI Solutions SA concludeva con le case software contratti di licenza per l’integrazione dei dati nei loro software. In 83 dei 176 contratti era contenuta la clausola B, che recitava:
- «Fatto salvo il consenso scritto preventivo di e-mediat, la casa software non è autorizzata a implementare dati di terzi nelle strutture XML di e-mediat o a immettere nella propria applicazione dati non provenienti da e-mediat e strutturati in modo identico o sostanzialmente identico a quelli di e-mediat.»
Con le titolari di autorizzazione (imprese farmaceutiche), a partire da aprile 2012, HCI Solutions SA stipulava accordi di pubblicazione che disciplinavano l’inserimento delle informazioni tecniche e per pazienti nel Compendium e nei database INDEX. I moduli di base D1 (Compendium) ed E1 (database INDEX) potevano essere ottenuti solo unitamente ai c.d. servizi di base (garanzia di qualità redazionale e tecnica). L’upload gratuito dei dati sulla piattaforma Swissmedic AIPS era parimenti parte dell’accordo.
Decisione della ComCo e grado precedente: La ComCo ha constatato che HCI Solutions SA aveva abusato della sua posizione dominante poiché:
- con la clausola B aveva limitato lo smercio ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. e LCart (limitazione della produzione, dello smercio o dello sviluppo tecnico),
- con il collegamento dei moduli di base D1 ed E1 ai servizi di base e l’upload gratuito su AIPS aveva realizzato un collegamento illecito ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. f LCart.
La ComCo ha irrogato una sanzione solidale di CHF 4’546’123.– a Galenica SA e HCI Solutions SA. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato l’abuso, riducendo tuttavia la sanzione a CHF 3’778’794.– e indirizzando le misure esclusivamente a HCI Solutions SA.
Legge
1. Soggetto sanzionatorio dopo la ristrutturazione La ricorrente 1 (Vifor Pharma SA) era, al momento delle condotte anticoncorrenziali (fino ad aprile 2017), società capogruppo di HCI Solutions SA. A seguito della ristrutturazione del gruppo Galenica (da aprile 2017), Vifor Pharma SA ha perso il controllo su HCI Solutions SA. Ciononostante, Vifor Pharma SA è rimasta, sino alla fusione con Vifor Pharma Participations SA nel maggio 2023, un’impresa operativa e quindi soggetto sanzionatorio ai sensi dell’art. 49a LCart. Vifor Pharma Participations SA, in qualità di successore giuridico di Vifor Pharma SA, è anch’essa soggetto sanzionatorio poiché ne perpetua la continuità economica. La sanzione di una società holding è ammissibile poiché questa continua a svolgere attività economiche.
2. Posizione dominante di HCI Solutions SA Il Tribunale federale ha confermato la posizione dominante di HCI Solutions SA su due mercati rilevanti:
- Mercato dei dati sui medicinali, elaborati e leggibili a macchina: HCI Solutions SA deteneva quote di mercato superiori al 50 %. La concorrenza non poteva disciplinare tale posizione poiché la creazione di un database comparabile avrebbe richiesto più di due-tre anni, data la specifica expertise e gli elevati investimenti necessari.
- Mercato dell’inserimento e della conservazione delle informazioni sui medicinali in dati elettronici: Anche in questo caso le quote di mercato di HCI Solutions SA superavano il 50 %. Le titolari di autorizzazione disponevano sì della capacità economica per creare un database concorrente, ma ciò non era prevedibile a breve termine a causa delle competenze specialistiche richieste e delle barriere all’ingresso.
3. Abuso per limitazione dello smercio (art. 7 cpv. 2 lett. e LCart) Il Tribunale federale ha precisato i requisiti per dimostrare un pregiudizio alla concorrenza secondo un «effects-based approach». Non è sufficiente una mera ipotesi o un pericolo astratto. La condotta contestata deve essere effettivamente idonea a pregiudicare la concorrenza. Sotto questo profilo, il Tribunale federale ha in parte annullato la valutazione del grado precedente:
- Clausola A (obbligo di approvvigionamento esclusivo): La clausola A, contenuta in un solo dei 176 contratti con le case software, non ha determinato una chiusura effettiva del mercato. La concorrenza aveva comunque accesso a 175 case software, sicché il pericolo di pregiudizio alla concorrenza era solo ipotetico. La clausola A…