Fatti
La A. AG (ricorrente), un'impresa con sede a U. che produce e commercia articoli in ghisa, fornisce energia elettrica alla CKW AG (resistente). Il 24 maggio 2013 la [A. AG] ha presentato alla Commissione federale dell'elettricità (ElCom) una domanda di decisione in merito a una controversia ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LAEl per gli anni 2009-2013. Essa chiedeva la determinazione di tariffe e corrispettivi per l'utilizzazione della rete conformi alla legge ai sensi degli art. 14 e segg. LAEl nonché la restituzione delle somme pagate in eccesso. Inoltre, chiedeva l'accesso completo agli atti qualora la base di calcolo si fondasse su dati diversi da quelli desumibili dalle fatture annuali della CKW AG. Il 30 settembre 2014 e il 9 novembre 2016 sono seguite domande analoghe per gli anni 2014 e per il 2015-2016.
L'ElCom ha avviato una procedura di accesso agli atti e ha emanato il 18 agosto 2021 una decisione con cui ha constatato che le tariffe per l'utilizzazione della rete fatturate dalla CKW AG erano conformi alla legge e correttamente applicate. Ha respinto la domanda di restituzione. Il 27 settembre 2021 la [A. AG] ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che con sentenza del 22 novembre 2023 ha respinto il ricorso. Contro tale sentenza la [A. AG] ha presentato ricorso al Tribunale federale, depositato il 9 gennaio 2024.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato in via preliminare la competenza dell'ElCom ai sensi dell'art. 22 LAEl. Ha constatato che l'ElCom non dispone di una competenza preventiva di approvazione delle tariffe, ma può verificare ex post in caso di controversia o d'ufficio la conformità alla legge delle tariffe e intervenire in caso di violazioni. La fissazione delle tariffe spetta alle gestrici di rete di distribuzione, mentre l'ElCom controlla solo il rispetto delle prescrizioni legali (art. 6 cpv. 3 LAEl).
Al centro dell'esame vi era la questione se l'ElCom, nell'ambito della procedura individuale di controllo delle tariffe ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LAEl, debba verificare le tariffe sulla base dei costi preventivati o dei valori effettivi. Il Tribunale federale ha confermato che il c.d. principio dell'anno di base (ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 OAEl) si applica sia alla procedura contenziosa che a quella d'ufficio. Secondo tale principio, le tariffe di un anno si basano sui valori effettivi dell'ultimo esercizio chiuso (anno di base) che precede il periodo tariffario. L'ElCom può quindi confrontare i costi preventivati dell'anno tariffario con i costi effettivi dell'anno di base e avvalersi dei valori dichiarati dalla gestrice di rete di distribuzione.
La ricorrente ha criticato il fatto che l'ElCom non avrebbe effettuato un accertamento completo del fatto, non avendo proceduto a confronti con la contabilità della CKW AG. Il Tribunale federale ha respinto tale censura, sottolineando che l'ElCom, ai sensi dell'art. 12 PA, è sì tenuta a chiarire d'ufficio il fatto, ma sono altresì applicabili l'obbligo di collaborazione delle parti (art. 13 PA) e il…