Fatti
Il giudice distrettuale A. è stato, con provvedimento del Segretario generale del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo del 14 marzo 2023, provvisoriamente promosso da un grado di occupazione del 50 % a un grado del 60 % ed è stato inquadrato nella classe salariale 25, livello di performance 5 (stipendio annuo al 100 %: Fr. 164'615.-).
Contro tale provvedimento A. ha presentato, il 14 aprile 2023, ricorso alla Commissione amministrativa del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo. La Commissione ha respinto il ricorso con decisione del 6 novembre 2023.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 11 dicembre 2023, A. si è rivolto al Tribunale federale e ha chiesto l’annullamento della decisione del 6 novembre 2023 nonché, con effetto retroattivo dal 1° marzo 2023, l’inquadramento nella classe salariale 26, livello 07/LS 5 (stipendio annuo al 100 %: Fr. 176'528.-) in qualità di vicepresidente, presidente del Tribunale del lavoro e presidente di sezione del Tribunale del lavoro di Zurigo.
La Commissione amministrativa del Tribunale superiore di Zurigo si è pronunciata sul ricorso senza presentare conclusioni nel merito. Il ricorrente ha depositato una controreplica.
Legge
Il Tribunale federale ha preliminarmente esaminato la ricevibilità del ricorso in materia di diritto pubblico. Secondo l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF, un tale ricorso è ammissibile in particolare avverso decisioni di ultime istanze cantonali, a meno che non sia possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo federale. I Cantoni, in qualità di immediate istanze pregiudiziali del Tribunale federale, devono istituire corti superiori che soddisfino i requisiti di indipendenza giudiziaria (art. 86 cpv. 2 LTF).
La garanzia della tutela giurisdizionale di cui all’art. 29a Cost. in combinato disposto con l’art. 30 cpv. 1 Cost. richiede che le controversie relative ad atti di amministrazione della giustizia possano essere portate dinanzi a un’istanza giudiziaria indipendente. Tale istanza deve essere indipendente sul piano organizzativo e personale e non può decidere in causa propria. Nel caso di specie, la Commissione amministrativa del Tribunale superiore di Zurigo ha trattato il ricorso avverso un provvedimento del proprio Segretario generale. Essa ha quindi deciso funzionalmente come autorità di ricorso amministrativo e non come tribunale indipendente. Ciò contrasta con i requisiti di indipendenza giudiziaria di cui all’art. 30 cpv. 1 Cost.
Il diritto zurighese prevede sì una «regola di incrocio», secondo la quale gli atti di amministrazione della giustizia delle supreme autorità giudiziarie cantonali possono essere portati dinanzi a un’altra autorità giudiziaria suprema. Tuttavia, tale regola si applica solo se l’autorità interessata ha deciso in unica istanza. Nel caso di specie, la Commissione amministrativa del Tribunale superiore di Zurigo non ha agito in unica istanza, bensì come istanza di ricorso avverso un…