Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La Comunità locale di Attinghausen (ricorrente) ha impugnato la decisione di approvazione del progetto da parte del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) del 31 marzo 2021 per il progetto di esecuzione „N02 Seminterramento Altdorf“. Il progetto prevede la costruzione di una rampa di ingresso (372 m) e di una rampa di uscita (388 m) nonché due nuove rotonde. La decisione di approvazione del progetto è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale con sentenza del 25 gennaio 2023. Contro tale sentenza la ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale federale.

Fatto:

Il progetto fa parte del piano regionale complessivo dei trasporti „Valle inferiore della Reuss“ del Cantone di Uri, che prevede la realizzazione di una nuova strada di collegamento ovest-est (WOV) lungo il torrente Schächenbach. Il seminterramento „Altdorf Sud“ sulla autostrada A2 (strada nazionale N02) dovrebbe, insieme alla WOV, consentire la realizzazione di un nuovo sistema di traffico che permetta di servire retrospettivamente le aree insediative e di alleggerire il centro di Altdorf. La WOV è stata approvata nel 2018 dal Consiglio di Stato del Cantone di Uri, mentre il seminterramento è stato approvato nel 2018 dal Consiglio federale nel progetto generale. Il DATEC ha rilasciato l’approvazione del progetto di esecuzione del seminterramento nel marzo 2021, dopo che diversi ricorsi – tra cui uno della ricorrente – sono stati in parte accolti.

La ricorrente censura in particolare il fatto che la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) per il seminterramento non abbia tenuto sufficientemente conto degli effetti della WOV. Essa chiede tra l’altro il rispetto dei valori di pianificazione per il rumore, l’aumento e l’allungamento della barriera antirumore lungo la rampa di uscita nonché ulteriori misure per la tutela della qualità dell’aria, tra cui un monitoraggio a lungo termine e un impianto di dosaggio.

Questioni centrali:

  • Se i due progetti (WOV e seminterramento) debbano essere considerati come impianto complessivo ai sensi dell’Art. 8 LPAmb e richiedano una valutazione ambientale complessiva.
  • Se il progetto debba essere qualificato come nuovo impianto ai sensi dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) e debba quindi rispettare i valori di pianificazione.
  • Se le misure di protezione dal rumore e di tutela della qualità dell’aria pianificate siano conformi al principio di precauzione (Art. 11 LPAmb).

Legge

Valutazione complessiva della compatibilità ambientale:

Il Tribunale federale conferma che i due progetti (WOV e seminterramento) devono essere qualificati come impianto complessivo ai sensi dell’Art. 8 LPAmb, in ragione del loro nesso spaziale, temporale e funzionale. Entrambi i progetti fanno parte del piano regionale complessivo dei trasporti „Valle inferiore della Reuss“ e, unitamente, formano un nuovo sistema di traffico. Il seminterramento viene realizzato solo se viene costruita anche la WOV e i due progetti, uniti, consentono di ottenere la desiderata servitù retrospettiva delle aree insediative. La strada nazionale N02 esistente nella zona del seminterramento diventa, grazie al progetto complessivo, una variante di circonvallazione con un traffico aggiuntivo stimato del 10–20 %. Pertanto, l’impianto complessivo costituisce un nuovo impianto ai sensi dell’Art. 25 LPAmb e dell’Art. 7 OIAt, che deve in linea di principio rispettare i valori di pianificazione per il rumore.

La valutazione dell’impatto ambientale per il seminterramento non ha tenuto sufficientemente conto degli effetti della WOV. Nel rapporto di VIA della WOV si fa riferimento all’aumento del rumore causato dalla WOV, ma non viene effettuata una valutazione complessiva delle immissioni sonore tenendo conto del seminterramento e della strada nazionale esistente. Allo stesso modo, la tutela della qualità dell’aria nella zona del seminterramento non è stata esaminata in modo esaustivo. Il Tribunale federale constata che la VIA per il seminterramento era incompleta e mancava la necessaria valutazione complessiva.

Qualificazione in materia di protezione dal rumore e principio di precauzione:

Il Tribunale federale qualifica l’impianto complessivo (WOV e seminterramento) come nuovo impianto ai sensi dell’Art. 25 LPAmb. La strada nazionale N02 esistente nella zona del seminterramento, a causa del traffico aggiuntivo e della nuova funzione di variante di circonvallazione, fa parte dell’impianto complessivo. Pertanto, i valori di pianificazione per il rumore devono in linea di principio essere rispettati. Il giudice di primo grado e il DATEC avevano qualificato il seminterramento come modifica non sostanziale della strada nazionale esistente, ciò che il Tribunale federale ha censurato come errore giuridico.

Per quanto riguarda l’aumento e l’allungamento della barriera antirumore richiesti dalla ricorrente, il Tribunale federale constata che l’analisi costi-benefici era insufficiente. Le indicazioni contraddittorie nei documenti di progetto (altezza di pianificazione della barriera antirumore di 2,6 m su 317 m nel progetto generale, ma solo 270 m nel progetto di esecuzione) non consentono una valutazione affidabile della proporzionalità della misura. Il principio di precauzione (Art. 11 LPAmb) richiede tuttavia che le emissioni siano limitate nella misura in cui ciò sia…