Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La ricorrente, nata nel 1963, chiedeva la regolarizzazione del registro dello stato civile ai sensi dell’art. 42 CC al fine di far iscrivere la propria discendenza da [C.] . Quest’ultimo aveva riconosciuto la paternità nel 1966 mediante un accordo e si era impegnato al pagamento degli alimenti. L’accordo era stato approvato dall’autorità tutoria, ma non era stato iscritto nel registro dello stato civile. [C.] è deceduto nel 2021.

Procedimento di primo grado: Il Tribunale regionale Surselva respingeva il ricorso con decisione del 13 aprile 2022. Il Tribunale cantonale dei Grigioni confermava tale rigetto con sentenza del 1° settembre 2022, motivando che il riconoscimento della paternità da parte di [C.] non aveva prodotto effetti di stato, ma aveva dato origine esclusivamente a una paternità alimentare. Pertanto, una regolarizzazione del registro non era possibile.

Ricorso al Tribunale federale: La ricorrente contestava la qualificazione del riconoscimento come paternità alimentare e sosteneva che il rifiuto di regolarizzare il registro violasse i suoi diritti costituzionali (art. 8 Cost., art. 14 CEDU). Ella chiedeva l’annullamento della sentenza cantonale e l’iscrizione del rapporto di filiazione nel registro dello stato civile.

Legge

Ricorribilità del ricorso:

Il Tribunale federale esaminava preliminarmente la ricorribilità del ricorso. La ricorrente aveva un interesse degno di protezione alla regolarizzazione del registro dello stato civile ai sensi dell’art. 42 CC e poteva eccepire la violazione del diritto federale e internazionale (art. 76 cpv. 1 lett. b, art. 95 lett. a e b LTF). Il ricorso era stato proposto e motivato correttamente sotto il profilo formale.

Oggetto della domanda di regolarizzazione:

La ricorrente sosteneva che il riconoscimento della paternità da parte di [C.] nel 1966 fosse stato un riconoscimento con effetto di stato e che, pertanto, avrebbe dovuto essere iscritto nel registro dello stato civile. Il Tribunale cantonale aveva invece qualificato tale riconoscimento come semplice paternità alimentare, priva di effetti di diritto di famiglia. Il Tribunale federale confermava tale qualificazione e precisava che una regolarizzazione del registro è possibile solo se l’iscrizione era già inesatta al momento della sua effettuazione o se importanti fatti erano stati omessi (art. 42 CC).

Qualificazione del riconoscimento del 1966:

Il Tribunale federale si basava sulle disposizioni allora vigenti del CC (art. 302 segg. CC a), secondo cui un riconoscimento con effetto di stato doveva essere espressamente dichiarato. Dall’accordo dell’8 marzo 1966 risultava unicamente che [C.] aveva riconosciuto la paternità e si era impegnato al pagamento degli alimenti. Non vi erano elementi che lasciassero intendere che egli intendesse creare un vincolo di diritto di famiglia. L’accordo serviva esclusivamente a regolare gli obblighi finanziari e non era stato comunicato all’ufficio dello stato civile. Pertanto, l’iscrizione nel registro era…