Art. 260 CC
1 Se il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre, il padre può riconoscere il figlio.
2 Se l’autore del riconoscimento è minorenne o sotto curatela generale o se l’autorità di protezione degli adulti l’ha ordinato, occorre il consenso del rappresentante legale.
3 Il riconoscimento avviene mediante dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile o per testamento o, se è pendente un’azione d’accertamento della paternità, davanti al giudice.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Questione del diritto di conoscere la propria discendenza6 citazioni
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2Iscrizione di un riconoscimento di paternità nel registro dello stato civile (art. 260 cpv. 3 CC, art. 102 OSC [RS 211.112.1])3 citazioni
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3Completamento di una sentenza di paternità3 citazioni
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4Calcolo della rendita di vecchiaia; computo e ripartizione degli accrediti per compiti educativi nel caso di un figlio nato al di fuori di un matrimonio da una madre separata giudizialmente dal marito e detentrice dell'…1 citazioni
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5Indennità di paternità in caso di riconoscimento del figlio1 citazioni
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6Iscrizione di un certificato di nascita georgiano nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni14/10/2003 · 4 citazioni de
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3 citazioni
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VB.2018.002933 citazioni05/12/2018 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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