Fatti

Il 21 luglio 2022 è nato un bambino di nome E. Il 14 luglio 2022, ossia prima della nascita, il padre A. e LNA madre D. avevano presentato una domanda di apertura della pratica ai fini del riconoscimento della paternità presso l’Ufficio dello stato civile cantonale vodese. Dopo LNA nascita, i genitori sono stati convocati per firmare LNA dichiarazione di riconoscimento il 23 gennaio 2023. In tale data, A. ha riconosciuto LNA propria paternità dinanzi all’ufficiale dello stato civile.

Nel febbraio 2023, A., dipendente del Centro C. SA e B. SA, ha richiesto un assegno per perdita di guadagno in caso di paternità alla Cassa interprofessionale AVS della Federazione delle Imprese Romande (FER CIAM 106.1). Egli indicava di aver preso dieci giorni di congedo tra il 22 luglio e il 29 dicembre 2022 per occuparsi della propria figlia. Con decisione del 3 aprile 2023, LNA cassa ha respinto LNA sua domanda in quanto il riconoscimento della paternità, registrato il 23 gennaio 2023, era intervenuto oltre sei mesi dopo LNA nascita del bambino, avvenuta il 21 luglio 2022, violando così l’art. 16i cpv. 1 lett. a LIPG.

Il 13 ottobre 2023, il Tribunale cantonale del Canton Vaud, Corte delle assicurazioni sociali, ha accolto il ricorso proposto da A. e dai suoi datori di lavoro, annullando LNA decisione della cassa e rinviando LNA causa per nuova istruttoria. LNA cassa ha quindi proposto ricorso in materia di diritto pubblico avverso tale sentenza, chiedendone l’annullamento e il mantenimento del rifiuto di erogare le prestazioni di paternità. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Legge

LNA controversia verte sull’interpretazione dell’art. 16i cpv. 1 lett. a LIPG, che subordina il diritto all’assegno di paternità al riconoscimento legale della paternità entro sei mesi dalla nascita del bambino. Il Tribunale federale ricorda che l’interpretazione delle leggi deve fondarsi su un approccio pluralista, combinando i metodi letterale, storico, sistematico e teleologico.

Sul piano dell’interpretazione letterale, l’art. 16i cpv. 1 lett. a LIPG richiede che l’uomo sia padre legale del bambino alla nascita o lo diventi entro i sei mesi successivi. LNA nozione di « padre legale » rinvia alla filiazione stabilita secondo il diritto civile, segnatamente mediante riconoscimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile (art. 260 cpv. 3 CC). Il riconoscimento della paternità è un atto costitutivo irrevocabile che produce effetti immediati e retroagisce alla nascita del bambino. Pertanto, LNA dichiarazione di riconoscimento deve essere effettuata e registrata entro il termine di sei mesi affinché sorga il diritto all’assegno di paternità.

L’interpretazione storica e sistematica conferma questa lettura. Il termine di sei mesi è stato concepito per corrispondere al termine quadro del congedo di paternità (art. 329g cpv. 2 CO) e a quello dell’assegno di paternità (art. 16j cpv. 1 e 2 LIPG). I lavori preparatori mostrano che il legislatore ha deliberatamente mantenuto tale termine malgrado richieste di proroga, al fine di evitare disparità di trattamento tra i padri il cui riconoscimento della paternità interviene tardivamente. Anche LNA dottrina è concorde nel ritenere che il riconoscimento debba essere effettivo e registrato entro il termine prescritto.

Il Tribunale cantonale aveva ritenuto che LNA presentazione di una domanda di…