Art. 329g CO
1 Ha diritto a un congedo di due settimane:
- a. il lavoratore che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
- b. la lavoratrice che è l’altro genitore legale al momento della nascita del figlio.
2 Il congedo deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio. Tale termine è sospeso durante il congedo secondo l’articolo 329gbis.
3 Il congedo può essere preso in settimane o in giorni.
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.
Nessuna sentenza trovata per questo articolo.