Art. 329g CO

1 Ha diritto a un congedo di due settimane:
  1. a. il lavoratore che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
  2. b. la lavoratrice che è l’altro genitore legale al momento della nascita del figlio.
2 Il congedo deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio. Tale termine è sospeso durante il congedo secondo l’articolo 329gbis.
3 Il congedo può essere preso in settimane o in giorni.

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