Fatti
Il 16 dicembre 2024, il Tribunale federale ha emesso una decisione nella causa tra il detentore di un veicolo (di seguito «il detentore») e il Ministero pubblico della Repubblica e Cantone di Ginevra. LNA controversia riguarda una condanna per eccesso di velocità commesso da un terzo non identificato.
Il 30 marzo 2021, un eccesso di velocità di 16 km/h (velocità rilevata a 81 km/h con limite di 60 km/h) è stato registrato da un autovelox sulla strada da U. a V. Il veicolo, immatricolato a nome del detentore, era guidato da una persona non identificata. Il 10 maggio 2021, il detentore ha ricevuto una multa ordinaria di 240 franchi svizzeri per questa infrazione. Non avendo pagato LNA multa nei termini, nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza penale il 30 luglio 2021 da parte del Servizio delle contravvenzioni di Ginevra.
Il detentore ha presentato opposizione contro tale ordinanza, contestando di essere l’autore dell’infrazione. Il 25 luglio 2022, il Tribunale di polizia di Ginevra lo ha dichiarato colpevole di violazione semplice delle norme sulla circolazione stradale (art. 90 cpv. 1 LCStr) e lo ha condannato a una multa di 240 franchi. Il 6 aprile 2023, LNA Camera penale d’appello e revisione della Corte di giustizia di Ginevra ha confermato tale sentenza respingendo l’appello del detentore.
Il detentore ha quindi proposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo LNA sua assoluzione e il rimborso di 3'281,70 franchi per le spese di difesa.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se l’art. 7 cpv. 5 della Legge sulle multe ordinarie (LNA) consenta di condannare il detentore di un veicolo per un’infrazione non commessa personalmente, nello specifico un eccesso di velocità. Tale disposizione prevede una responsabilità sussidiaria del detentore qualora l’autore dell’infrazione non possa essere identificato. Tuttavia, il giudice cantonale ha esplicitamente escluso che il detentore fosse l’autore dell’infrazione, rendendo LNA condanna contestabile alla luce del principio di colpevolezza (nulla poena sine culpa).
L’art. 7 cpv. 5 LNA è stato interpretato dal Tribunale federale come una misura di natura amministrativa e non penale. Tale interpretazione è supportata da diversi argomenti:
- Testo normativo: Il disposto dell’art. 7 cpv. 5 LNA non prevede una condanna penale del detentore, ma solo il suo obbligo di pagare LNA multa in caso di infrazione non attribuibile a un conducente identificato. I lavori preparatori non avvalorano un’interpretazione penale di tale disposizione.
- Principio di colpevolezza: Una sanzione penale può essere inflitta solo in caso di responsabilità individuale chiaramente accertata. Il Tribunale federale ha ricordato che LNA responsabilità penale non può essere trasferita e che LNA qualità di detentore non è sufficiente a fondare una colpevolezza personale.
- Natura amministrativa della misura: L’art. 7 cpv. 5 LNA mira a garantire l’effettiva esecuzione delle multe ordinarie e LNA sicurezza stradale, senza tuttavia costituire una pena. Si tratta di una responsabilità sussidiaria di natura amministrativa, che consente di coprire l’importo della multa qualora l’autore dell’infrazione non possa essere…