Fatti

La Fondazione per il pensionamento flessibile nel settore delle costruzioni principali (Fondazione FAR) è incaricata dell’esecuzione del Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento flessibile nel settore delle costruzioni principali (CLA FAR). Il CLA FAR è stato dichiarato parzialmente obbligatorio generale (OGA CLA FAR) con decisione del Consiglio federale del 5 giugno 2003 ed è stato in seguito più volte prorogato e adattato.

La [A. SA] , un’agenzia di somministrazione, ha fornito nel periodo 2015-2017 lavoratori alla [B. SA] , attiva nel settore del risanamento di sostanze inquinanti. La Fondazione FAR ha citato in giudizio la [A. SA] il 10 maggio 2022 per il pagamento dei contributi FAR per gli anni 2015-2017, sostenendo che la [B. SA] rientri nell’ambito di applicazione aziendale dell’OGA CLA FAR. La [A. SA] ha contestato ciò, sostenendo che la [B. SA] non fosse sottoposta all’ambito di applicazione aziendale dell’OGA CLA FAR, poiché la sua attività non era principalmente orientata a edifici e parti di edifici. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia ha respinto la domanda con sentenza del 16 marzo 2023.

La Fondazione FAR ha quindi proposto ricorso al Tribunale federale, denunciando in particolare una violazione del diritto di essere sentito nonché l’erronea interpretazione delle basi legali relative alla sottoposizione al CLA FAR. La [A. SA] ha chiesto il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale esamina innanzitutto l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di primo grado e applica d’ufficio il diritto. Constata che la ricorrente in appello non era membro di un’associazione contraente e non si è neppure associata al CLA FAR. La questione se la [B. SA] rientri nell’ambito di applicazione aziendale dell’OGA CLA FAR è determinante per valutare l’obbligo contributivo della [A. SA] , poiché quest’ultima, ai sensi dell’art. 20 cpv. 3 LC, è tenuta a versare i contributi FAR solo se l’impresa utilizzatrice del personale somministrato rientra nell’ambito di applicazione dell’OGA CLA FAR.

Il giudice di primo grado è giunto alla conclusione che, nel periodo rilevante, la [B. SA] non rientrava nell’ambito di applicazione aziendale dell’OGA CLA FAR, poiché la sua attività non era principalmente orientata a edifici e parti di edifici. Il Tribunale federale conferma tale accertamento e precisa che la Fondazione FAR ha l’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto. Poiché gli atti non contengono prove sufficienti del fatto che la [B. SA] rientri nell’ambito di applicazione aziendale dell’OGA CLA FAR, la domanda della Fondazione FAR deve essere respinta.

La Fondazione FAR sostiene che la [B. SA] si sia associata al CLA FAR ai sensi…