Art. 356b CO
Partecipazione
1 Singoli datori di lavoro o singoli lavoratori al servizio di un datore di lavoro vincolato possono, con il consenso delle parti contraenti, partecipare al contratto collettivo; essi divengono allora datori di lavoro o lavoratori vincolati.
2 Il contratto collettivo può disciplinare i particolari della partecipazione. Condizioni inadeguate, segnatamente disposizioni su contributi eccessivi, possono essere annullate o ridotte a giusta misura dal giudice; tuttavia, le disposizioni e gli accordi che prescrivono contributi in favore di una sola parte contraente sono nulli.
3 Le disposizioni del contratto collettivo e gli accordi fra le parti intesi a costringere membri d’altre associazioni a partecipare al contratto collettivo sono nulli se queste associazioni non possono aderire al contratto o concluderne uno analogo.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo dell'impresa di fornitura di personale a prestito di versare contributi per il pensionamento flessibile0 citazioni
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2Lesione; Inefficacia parziale di un contratto usurario; determinazione della sproporzione oggettiva fra le prestazioni scambiate in un contratto di locazione (art. 21 CO)0 citazioni
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3Responsabilità nella società anonima; concordato con abbandono parziale dell'attivo; distinzione tra danno diretto ed indiretto dei creditori della società. 1. Metodo ammissibile per delimitare i beni in caso di concord…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe; Lohnbuchkontrolle4 citazioni
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Previdenza professionale2 citazioni
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Previdenza professionale2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.