Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La [A. SA] , della quale l’unico consigliere d’amministrazione è [B.] , è stata tassata per i periodi fiscali dal 2008 al 2013 dalle autorità fiscali cantonali del Cantone di San Gallo senza utile imponibile e senza capitale imponibile. Nel 2018, l’Ufficio cantonale delle imposte di San Gallo ha avviato nei confronti della società un procedimento d’inchiesta per sospetto di evasione fiscale. L’accusa consisteva nel fatto che la società, negli anni dal 2008 al 2013, avesse registrato costi complessivi per Fr. 143'275.- privi di fondamento commerciale. In particolare, sono stati mossi due addebiti:

  • la conclusione di contratti di leasing per beni d’investimento fittizi,
  • la fatturazione di costi privi di fondamento commerciale da parte della [C. SA] alla [A. SA] .

Le accuse si basavano su una relazione della Divisione affari penali e indagini (DAPI) dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 21 agosto 2017 nei confronti di [B.] . Con decreto penale del 25 febbraio 2019, l’Ufficio cantonale delle imposte ha dichiarato la [A. SA] colpevole di evasione fiscale consumata e ha irrogato una multa di Fr. 17'000.-. Contro tale decreto penale, la società ha presentato opposizione il 27 marzo 2019. La causa è stata deferita alla Commissione di ricorso amministrativo del Cantone di San Gallo (CRA), che con decisione del 15 febbraio 2022 ha dichiarato la società colpevole di plurima evasione fiscale dolosa (imposte sull’utile e sul capitale dal 2009 al 2013) e ha irrogato una multa di Fr. 12'000.-. Contro tale decisione, la [A. SA] ha proposto, senza successo, ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo (sentenza del 5 settembre 2022).

Il 11 ottobre 2022, la [A. SA] ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Essa ha chiesto l’annullamento della sentenza del tribunale amministrativo e la chiusura del procedimento penale-fiscale. In via eventuale, ha chiesto l’assoluzione dall’accusa di evasione fiscale consumata. In via subeventuale, ha richiesto l’annullamento della sentenza e la rimessione della causa alla CRA per la ripetizione del dibattimento principale.

Accertamenti di fatto delle autorità inferiori:

Le autorità inferiori si sono basate sulle risultanze della DAPI, secondo le quali la [A. SA] , negli anni dal 2009 al 2013, avrebbe registrato diversi costi fittizi. Tali costi comprendevano:

  • fatti di evasione fiscale da parte della [C. SA] , che avrebbe fatturato alla [A. SA] costi di leasing privi di fondamento commerciale (Fr. 15'632.70, Fr. 16'397.50, Fr. 19'158.60 nel 2009; Fr. 6'383.15, Fr. 16'073.10, Fr. 16'458.50 nel 2010),
  • operazioni finanziarie fittizie della [A. SA] stessa, in particolare l’attivazione di un impianto di ventilazione centrale inesistente (ammortamenti negli anni dal 2008 al 2014) nonché un contratto di leasing fittizio (arredi per ufficio USM) con costi di leasing privi di fondamento commerciale negli anni dal 2007 al 2010 (evasione fiscale per il 2009: Fr. 26'250.- e Fr. 35'219.90; per il 2010: Fr. 19'687.- e Fr. 32'284.-; per il 2011: Fr. 14'765.-; per il 2012: Fr. 11'074.-; per il 2013: Fr. 8'306.-).

La CRA e il Tribunale amministrativo hanno confermato la punibilità dell’evasione fiscale dolosa e la congruità della multa di Fr. 12'000.- (per i periodi fiscali dal 2009 al 2013; la multa per il 2008 era caduta in prescrizione).

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso della [A. SA] sotto il profilo della sua ammissibilità e fondatezza. Ha constatato che il ricorso in materia di diritto pubblico soddisfa i presupposti degli art. 82 lett. a, art. 83 contrario sensu, art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 nonché art. 89 cpv. 1 e art. 100 cpv. 1 LTF. Le domande della ricorrente sono ammissibili, poiché formulate in modo sufficientemente preciso e motivato.

Il Tribunale federale ha fondato la sua sentenza sul fatto accertato dall’autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Si discosta dalle risultanze di fatto della sentenza di merito solo se queste sono palesemente errate, incomplete o accertate in violazione di diritti procedurali essenziali e la rimozione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1, art. 105 cpv. 2 LTF). La ricorrente aveva sollevato numerose eccezioni procedurali, che il Tribunale amministrativo aveva tuttavia tutte giudicate infondate. Il Tribunale federale ha esaminato tali eccezioni e ha concluso che, né singolarmente né nel loro complesso, sono idonee a far apparire le risultanze dell’autorità inferiore come palesemente errate o arbitrarie.

Eccezioni procedurali della ricorrente:

La ricorrente ha sostenuto che le autorità fiscali cantonali, nel procedimento per evasione fiscale, avrebbero utilizzato prove fondate su indagini della DAPI. Quest’ultima avrebbe tuttavia commesso numerose violazioni procedurali, segnatamente mediante corrispondenza non pubblica con la controparte e la negazione dei diritti della parte. Inoltre, la ricorrente non sarebbe mai stata parte di un procedimento ai sensi degli art. 190 segg. LIFD e non avrebbe avuto diritti di partecipazione, informazione o collaborazione nel procedimento DAPI. Tali violazioni, secondo la ricorrente, avrebbero determinato un divieto assoluto di utilizzare le risultanze della DAPI nel procedimento per evasione fiscale.

Il Tribunale federale ha respinto tali eccezioni. Ha constatato che la DAPI ha agito nell’ambito dei suoi compiti legali (art. 190 segg. LIFD). La DAPI ha svolto la sua attività d’indagine secondo le regole del diritto penale amministrativo, da interpretare alla luce dell’art. 6 CEDU. La ricorrente non ha dimostrato in che modo la DAPI avrebbe avuto un interesse personale all’esito del procedimento. Inoltre, la comunicazione della DAPI con la controparte è disciplinata dalla legge (art. 111 cpv. 1 in combinato disposto con art. 195 cpv. 1 LIFD) e pertanto è lecita. La ricorrente non ha neppure dimostrato che esistesse ulteriore corrispondenza rilevante per la decisione, non resa pubblica, tra la DAPI e la controparte. Le sue affermazioni sono rimaste prive di fondamento.

La ricorrente ha inoltre eccepito che nel procedimento DAPI le sarebbe stato negato il diritto di essere sentita e che tali violazioni del diritto di difesa non potrebbero essere sanate nel procedimento per evasione fiscale. Il Tribunale federale ha rilevato che la DAPI ha avviato il procedimento nei confronti di [B.] , non già nei confronti della ricorrente. Pertanto, quest’ultima non avrebbe avuto i diritti della parte ai sensi dell’art. 193 cpv. 2 LIFD. È determinante il fatto che [B.] sia stato sentito nel procedimento DAPI in merito ai fatti d’affari controversi e abbia potuto partecipare all’assunzione delle prove. Inoltre, nel procedimento per evasione fiscale delle autorità cantonali, la ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi sulle prove e di presentare richieste. Essa ha potuto avvalersi del diritto di non rispondere.

Infine, la…