Fatti
La defunta B. nata C. defunta (nata il 11 maggio 1942, deceduta il 12 dicembre 2022) aveva designato, nel suo testamento del 8 aprile 2022, il contribuente A.A. (nato il 2 marzo 1963) come erede per una quota del 50 %. Il contribuente non è civilisticamente parente della defunta; suo padre è sconosciuto dal punto di vista anagrafico (iscrizione: Paternità ignota).
Il contribuente afferma di essere il figlio biologico del parroco cattolico B.C. defunto (fratello della defunta). A sostegno della sua tesi, ha prodotto una perizia del Dipartimento di medicina legale dell’Università di Zurigo (12 giugno 2023), che ha accertato una probabilità del 99,999 % di paternità nei suoi confronti e nei confronti di D.C. (nipote della defunta). Ha inoltre citato una deposizione della zia C.A. nata D., che ha confermato la sua discendenza da parroco B.C.
Il comune di residenza della defunta ha valutato il patrimonio ereditario in fr. 3'872'960.- e ha applicato al patrimonio del contribuente (fr. 1'936'480.-) un’imposta di successione del 40 % (aliquota base 20 % + sovrapprezzo per progressione 100 %). Il contribuente ha impugnato la valutazione con ricorso del 31 gennaio 2024, senza successo. Parallelamente, ha avviato un’azione per la dichiarazione di paternità nei confronti del Consiglio comunale di X./ZH, respinta dal Tribunale distrettuale (21 novembre 2023) e dal Tribunale superiore di Zurigo (15 gennaio 2024). Il Tribunale cantonale di Lucerna ha confermato la valutazione con sentenza del 14 gennaio 2025.
Il contribuente ha infine presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo l’applicazione dell’aliquota ridotta del 12 % (aliquota base 6 % + sovrapprezzo per progressione 6 %) per la linea parentale diretta o la rimessione della pratica per una nuova valutazione.
Legge
Il Tribunale federale esamina innanzitutto l’interpretazione del diritto cantonale sull’imposta di successione (§ 3 LImpS/LU), in particolare la questione se il contribuente possa essere ricondotto alla linea parentale diretta (seconda parentela). A tal fine, occorre fare riferimento al concetto civilistico di parentela del CC (artt. 457 ss. CC), poiché il diritto fiscale cantonale fa esplicitamente riferimento a nozioni civilistiche. Un approccio puramente biologico non è sufficiente per fondare un rapporto di parentela civilistico. Il contribuente non ha potuto costituire un rapporto di filiazione legale con parroco B.C., né mediante riconoscimento né mediante accertamento giudiziale, sicché non appartiene alla seconda parentela. La precedente istanza ha quindi correttamente applicato l’aliquota base del 20 %.
Il contribuente sostiene che sia applicabile la fattispecie integrativa di § 3 cpv. 2 LImpS/LU (parenti biologici non legittimi). Tale fattispecie estende l’aliquota base ai parenti biologici non legittimi ma aventi diritto successorio. Tuttavia, ciò presuppone che la parentela biologica sia provata e che sia accertato il diritto successorio. La precedente istanza non ha esaminato tale questione, concentrandosi sul rigetto dell’azione di paternità. Il Tribunale federale chiarisce che la fattispecie integrativa costituisce una disciplina cantonale autonoma, che richiede un accertamento pregiudiziale della parentela biologica e del diritto successorio da parte delle autorità fiscali. Una perizia del DNA e una deposizione testimoniale possono costituire prove sufficienti, previa valutazione da parte delle autorità fiscali e, se necessario, acquisizione di una perizia superiore.
Il diritto successorio ai sensi della fattispecie integrativa non è necessariamente…