Art. 459 CC
1 Se il defunto non lascia né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l’eredità è devoluta ai parenti della stirpe degli avi.
2 Se al defunto sopravvivono gli avi delle linee paterna e materna, essi succedono in ogni linea in parti eguali.
3 L’avo e l’ava premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.
4 Essendo premorto l’avo o l’ava della linea paterna o della linea materna senza lasciare discendenti propri, l’intera metà è devoluta agli altri eredi della medesima linea.
5 Se non vi sono eredi della linea paterna o materna, l’intera eredità è devoluta agli eredi dell’altra linea.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Paternità tributaria e legittimazione attiva a promuovere un'azione di riduzione2 citazioni
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2Anche una persona nata fuori dal matrimonio può essere considerata "parente" della persona deceduta ai fini del diritto fiscale successorio? Il diritto fiscale successorio del Canton Lucerna non rientra nel diritto armo…0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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