Fatti
Il ricorrente A. ha subito nel 1995 un infortunio con conseguenze cognitive e dal semestre autunnale 2019 frequenta il Master in Scienze naturali ambientali presso il Politecnico federale di Zurigo. Il 21 settembre 2020 ha presentato una domanda per il rilascio di un permesso di parcheggio, respinta dal Politecnico con decisione del 19 novembre 2020. Il ricorso avverso tale decisione è stato respinto dalla Commissione di ricorso del Politecnico con decisione del 16 settembre 2021, decisione che è rimasta inoppugnata.
Il 15 ottobre 2021 [A.] ha presentato una seconda domanda per il rilascio di un permesso di parcheggio per il periodo dal 10 al 23 gennaio 2022. Il Politecnico l’ha respinta con decisione del 11 novembre 2021. Il ricorso avverso tale decisione non è stato trattato dalla Commissione di ricorso del Politecnico con decisione del 25 agosto 2022, poiché è stata assunta l’esistenza di una res iudicata e al ricorrente sono stati addebitati i costi per conduzione processuale temeraria o negligente. Contro tale decisione [A.] ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, che con sentenza del 17 aprile 2023 ha respinto il ricorso e gli ha addebitato costi pari a Fr. 500.– per conduzione processuale temeraria o negligente.
[A.] ha quindi proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con la domanda di non addebitargli i costi dei procedimenti dinanzi alla Commissione di ricorso del Politecnico e al Tribunale amministrativo federale. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto i presupposti per l’onere delle spese ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 LDis, secondo cui a una parte che si comporta in modo temerario o negligente possono essere addebitati i costi del procedimento. L’onere delle spese si compone di un elemento oggettivo e di uno soggettivo: oggettivamente, la parte deve sostenere una posizione manifestamente infondata o priva di prospettive, e soggettivamente tale condotta deve essere rimproverabile. Non è necessario distinguere tra «conduzione processuale temeraria» e «conduzione processuale negligente», poiché entrambi i concetti descrivono lo stesso comportamento.
Nel caso concreto, il Tribunale federale ha escluso l’esistenza di una res iudicata. Nel diritto pubblico, la cosa giudicata sostanziale spetta in linea di principio solo alle sentenze degli organi giudiziari, non anche alle decisioni delle autorità amministrative. Al momento del primo procedimento decisionale (settembre 2021), la Commissione di ricorso del Politecnico non costituiva un organo giudiziario ai sensi dell’art. 30 Cost., poiché non disponeva dell’indipendenza giudiziaria richiesta. Pertanto, la sua decisione non poteva avere efficacia vincolante tale da qualificare come temeraria o negligente una nuova instaurazione del procedimento.
Inoltre, la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) tutela il diritto di sottoporre una controversia almeno una…