Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
La ricorrente A. (nata nel 1937) ha risieduto fino a febbraio 2020 nel Cantone Glarona ed è entrata il 18 febbraio 2020 nel gruppo di cure della casa di riposo del centro per anziani B. a U. (Cantone Zurigo). Il Municipio di U. ha respinto la sua domanda di iscrizione con decisione del 16 marzo 2021, poiché, a causa di una demenza di media gravità, non era capace di discernimento e mancava l’intenzione di un soggiorno permanente. [A.] ha proposto ricorso al Consiglio di distretto di Meilen, che ha accolto il ricorso con decisione del 29 settembre 2021 e ha ordinato al Comune di iscrivere [A.] retroattivamente a decorrere dal 18 febbraio 2020. Il Comune ha riconosciuto la decisione e non ha proposto alcun mezzo di impugnazione.
Nel frattempo, la Cassa di compensazione di Glarona aveva emanato il 30 marzo 2021 una decisione di opposizione concernente le prestazioni complementari per A. Quest’ultima ha proposto ricorso il 11 maggio 2021 al Tribunale amministrativo del Cantone Glarona. Quest’ultimo ha trasmesso informalmente il ricorso al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo, poiché, secondo l’Ufficio anagrafe, [A.] avrebbe trasferito la sua residenza nel Cantone Zurigo. Il Tribunale delle assicurazioni sociali zurighese ha sentito le parti sulla questione dell’incompetenza territoriale e ha sospeso il procedimento su richiesta della Cassa di compensazione di Glarona, in attesa di una decisione definitiva sulla residenza. Con decisione del 15 luglio 2021, il Tribunale non è entrato nel merito del ricorso e ha trasmesso la causa al Tribunale amministrativo del Cantone Glarona, poiché al momento della proposizione del ricorso (11 maggio 2021) [A.] non aveva ancora stabilito la residenza nel Cantone Zurigo. Il Tribunale ha rifiutato la sospensione del procedimento.
Il Tribunale amministrativo di Glarona ha concesso alla parte resistente un termine per la risposta al ricorso. Dopo la decisione del Consiglio di distretto del 29 settembre 2021, che ha riconosciuto retroattivamente ad [A.] la residenza nel Cantone Zurigo, il 5 ottobre 2021 la rappresentante legale di [A.] ha informato il Tribunale amministrativo di Glarona di tale decisione. Con provvedimento del 8 ottobre 2021, il Tribunale non è entrato nel merito del ricorso e ha trasmesso la causa, per competenza, al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo (art. 58 cpv. 3 LPGA).
[A.] ha presentato il 2 febbraio 2022 un «ricorso per l’ammissione del ricorso del 11 maggio 2021» al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo, che lo ha trattato come domanda di revisione e, con sentenza del 16 marzo 2023, non vi è entrato. [A.] ha quindi proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, che lo ha accolto.
Legge
Natura giuridica e effetti di una decisione di non entrata per incompetenza territoriale:
Il Tribunale federale verifica se la decisione del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo del 15 luglio 2021, con la quale è stata accertata l’incompetenza territoriale e non si è entrati nel merito del ricorso, sia definitiva. Una simile decisione non diventa né formalmente né materialmente definitiva finché non si verifica un conflitto negativo di competenza o un altro tribunale non si assume la causa. Ciò discende dalla natura del procedimento ai sensi dell’art. 58 LPGA, che disciplina in via esaustiva la competenza territoriale dei tribunali cantonali delle assicurazioni. La competenza si determina in base alla residenza civile della persona assicurata al momento della proposizione del ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
Forza di cosa giudicata formale e conflitti di competenza interkantonal:
Una decisione di non entrata per incompetenza territoriale diventa formalmente definitiva non appena non è più impugnabile. In caso di conflitti di competenza interkantonal, il termine di ricorso ai sensi dell’art. 100 cpv. 5 LTF inizia «al più tardi» con la seconda decisione emanata in uno dei Cantoni. Ciò consente alla persona interessata di impugnare sia la prima che la seconda decisione per far valere l’illegittimità della prima decisione di non entrata. Nel caso di specie, la decisione del Tribunale delle assicurazioni sociali zurighese del 15 luglio 2021 avrebbe potuto diventare formalmente definitiva solo allo spirare del termine di impugnazione della decisione del Tribunale amministrativo di Glarona dell’8 ottobre 2021. Poiché [A.] non ha impugnato nessuna delle due decisioni, sorge il dubbio se la decisione non conforme alla situazione giuridica oggettiva sia divenuta definitiva.
Mancanza di forza di cosa giudicata materiale e vincolo del tribunale:
Una decisione di non entrata per incompetenza territoriale non diventa materialmente definitiva, poiché non costituisce una regolamentazione vincolante della controversia. Ai sensi dell’art. 58 cpv. 3 LPGA, l’autorità che si ritiene incompetente può trasmettere il ricorso in via informale al tribunale competente o emanare una decisione di non entrata. Entrambe le forme di chiusura del…