Fatti
Parti contraenti e oggetto del contratto: Il ricorrente, nato nel 1954, stipulò il 5 febbraio 1991 con la allora Elvia Leben (oggi Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, di seguito: Allianz) un’assicurazione mista con partecipazione agli utili (assicurazione di previdenza vincolata del pilastro 3a). La polizza n. xxx prevedeva una durata di 28 anni (1° gennaio 1991 – 1° gennaio 2019) e comprendeva un capitale in caso di morte o di sopravvivenza di 500.000 franchi ciascuno, nonché una rendita trimestrale di 21.000 franchi in caso di invalidità lavorativa. La polizza recava l’indicazione „Assicurazione mista con partecipazione agli utili“ e rinviava alle „Condizioni dell’assicurazione mista“ (H 111.2 01.89) nonché al „Supplemento alle condizioni assicurative“ (H 102.2 01.91) in quanto parti integranti del contratto. Tali documenti prevedevano che l’ammontare della partecipazione agli utili dipendesse da fattori futuri e incerti e fosse fissato in supplementi specifici alla polizza.
Erogazione delle prestazioni alla scadenza del contratto: Alla scadenza dell’assicurazione, il 1° gennaio 2019, Allianz versò al ricorrente un totale di 550.694,20 franchi: 500.000 franchi come capitale in caso di sopravvivenza e 50.694,20 franchi come partecipazione agli utili. Il ricorrente pretese tuttavia un’ulteriore partecipazione agli utili di 435.000 franchi e il 19 marzo 2020 propose ricorso dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo per ottenere il pagamento di tale importo, oltre agli interessi al 5 % a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Decisione della prima istanza: Con sentenza del 10 dicembre 2021, il tribunale cantonale respinse il ricorso (punto dispositivo 1) e impose al ricorrente le spese processuali di 4.000 franchi (punto dispositivo 2) nonché alla convenuta un’indennità processuale di 5.000 franchi (punto dispositivo 3). La prima istanza motivò la decisione rilevando che non sussisteva alcuna promessa contrattuale di una partecipazione agli utili pari a 435.000 franchi e che il ricorrente non poteva far valere alcuna pretesa basata sulla responsabilità da affidamento. Inoltre, qualificò il comportamento del ricorrente come lite temeraria e, in base a ciò, giustificò l’imposizione delle spese processuali.
Ricorso al Tribunale federale: Il ricorrente impugnò la sentenza del tribunale cantonale e chiese l’annullamento del punto dispositivo 1 nonché la condanna di Allianz al pagamento di 435.000 franchi, oltre agli interessi. In via subordinata, chiese la rimessione della causa alla prima istanza. Inoltre, chiese l’annullamento dei punti dispositivi 2 e 3. Allianz chiese il rigetto del ricorso, mentre l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinunciò a presentare osservazioni.
Legge
Competenza e diritto applicabile: La controversia concerne l’obbligo di prestazione di Allianz derivante da un’assicurazione di previdenza vincolata del pilastro 3a ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LPP e dell’art. 1 cpv. 1 lett. a OPP 3. È data la competenza materiale dei tribunali di previdenza professionale (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP), mentre la II Sezione di diritto sociale del Tribunale federale è l’autorità di ultima istanza (art. 35 lett. e RTF in combinato disposto con gli art. 49 e 73 LPP). Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile nella misura in cui sia stato violato il diritto federale (art. 95 lett. a LTF). L’accertamento del fatto compiuto dalla prima istanza vincola il Tribunale federale, a meno che non sia manifestamente errato o si fondi su una violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 e art. 105 LTF).
Mancanza di base contrattuale per la pretesa partecipazione agli utili: Il ricorrente fondò la sua pretesa su una presunta promessa di una partecipazione agli utili pari a 435.000 franchi, che sarebbe stata fatta o al momento della stipulazione del contratto o in successivi colloqui. Il Tribunale federale confermò tuttavia l’accertamento della prima istanza secondo cui il contratto assicurativo non prevedeva un importo concreto della partecipazione agli utili. Al contrario, l’ammontare della partecipazione agli utili dipendeva da fattori futuri e incerti, come è consueto nelle assicurazioni sulla vita. La polizza rinviava alle „Condizioni dell’assicurazione mista“ (H 111.2 01.89) e al „Supplemento alle condizioni assicurative“ (H 102.2 01.91), che non contenevano alcuna promessa fissa, bensì un metodo di calcolo della partecipazione agli utili. Una lettera interna dell’Elvia del 14 marzo 1991, in cui si menzionava una partecipazione agli utili di 485.000 franchi, fu qualificata come documento interno privo di valore di promessa nei confronti dell’assicurato. Allo stesso modo, il ricorrente non poté trarre alcuna promessa da una nota dell’Elvia del marzo 1997, che indicava unicamente un „utile presunto“ di 149.927 franchi. La prima istanza aveva quindi correttamente negato un diritto a una partecipazione agli utili aggiuntiva di 435.000 franchi.
Mancanza di un diritto derivante dalla responsabilità da affidamento: Il ricorrente sostenne che Allianz lo aveva tenuto all’oscuro dell’obiettivo della prestazione della polizza, poiché il capitale garantito in caso di sopravvivenza di 500.000 franchi non era sufficiente a finanziare una rendita di vecchiaia pari al 60 % dell’ultimo reddito da lavoro (80.000 franchi all’anno). Il Tribunale federale respinse tale argomentazione. Chiarì che l’assicurazione di previdenza vincolata del pilastro 3a non persegue l’obiettivo di colmare integralmente la lacuna nella previdenza professionale, ma solo di coprirne una parte. Inoltre, non risultava che il ricorrente avrebbe potuto pagare i premi più elevati necessari per una copertura assicurativa più…