Fatti

Il Tribunale distrettuale di Bülach ha condannato il ricorrente A. con sentenza del 13 giugno 2023 (integrata da supplemento del 29 giugno 2023) per diversi reati, tra cui causazione intenzionale di esplosione, furto, falsificazione di documenti, reati in materia di stupefacenti e favoreggiamento dell’ingresso illegale, a 64 mesi di pena detentiva nonché all’espulsione dal territorio nazionale per 14 anni. A. si trovava in stato di custodia cautelare dal 5 gennaio 2022 e dal 28 giugno 2022 nel regime di esecuzione anticipata della pena.

Nel agosto 2024 A. ha presentato una domanda di agevolazioni di esecuzione sotto forma di permesso di visita accompagnato per poter incontrare la propria famiglia (moglie, genitori, figli e nipoti). I Servizi di probation e di esecuzione della pena del Canton Zurigo hanno trasmesso tale domanda in data 19 agosto 2024 alla II Sezione penale del Tribunale superiore di Zurigo, che riteneva competente quale autorità procedurale. Il presidente della II Sezione penale, con disposizione presidenziale del 9 settembre 2024, non ha dato seguito alla domanda per mancanza di competenza.

A. ha quindi proposto ricorso penale al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della disposizione presidenziale e la rimessione della causa al giudice di primo grado per la valutazione nel merito. In via subordinata, ha richiesto che il Tribunale superiore fosse incaricato di valutare la domanda e che fosse accertata una violazione del principio di celerità processuale. Inoltre, ha chiesto che l’istanza dei Servizi di probation e di esecuzione della pena fosse stralciata dagli atti.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso di A. e si è pronunciato sulla questione se la II Sezione penale del Tribunale superiore di Zurigo sia competente a valutare le agevolazioni di esecuzione nel regime di esecuzione anticipata della pena. Il ricorrente ha sostenuto che la revisione dell’art. 236 CPP abbia apportato solo modifiche di carattere linguistico e che la competenza dell’autorità procedurale a decidere sulle agevolazioni di esecuzione sia rimasta invariata. La prima istanza, invece, si è basata sulla versione revisionata dell’art. 236 CPP e ha ritenuto che la competenza in materia di agevolazioni di esecuzione spetti ora alle autorità cantonali di esecuzione della pena.

Il Tribunale federale ha confermato la tesi della prima istanza e ha evidenziato che la revisione dell’art. 236 CPP, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, ha comportato una modifica sostanziale delle norme sulla competenza. Secondo la nuova formulazione, l’autorità procedurale può concedere l’esecuzione anticipata della pena o delle misure solo se lo scopo della custodia cautelare (ad esempio, pericolo di fuga, di collusione, di recidiva o di esecuzione) non osti all’esecuzione anticipata. Inoltre, la competenza in materia di agevolazioni di esecuzione è stata trasferita dall’autorità procedurale alle autorità cantonali di esecuzione della pena, le quali dispongono delle competenze specialistiche e dell’esperienza necessarie per decidere in merito a tali agevolazioni. Le autorità cantonali possono, prima di decidere, chiedere all’autorità procedurale di esprimere un parere.

Il Tribunale federale ha sottolineato che la nuova disciplina mira a separare chiaramente i diversi regimi di esecuzione (per i condannati e per le persone indagate). Mentre in passato l’esecuzione anticipata della pena era soggetta alla supervisione dell’autorità procedurale, dopo l’ingresso nella struttura…