Art. 74 CP

Principi dell’esecuzione

La dignità umana del detenuto o collocato dev’essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione d’esecuzione lo richiedano.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo di lavorare nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure
    · 18/07/2013 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 78_IV_8
    01/01/1952 · 4 citazioni
  3. 3
    DTF 79_IV_106
    02/10/1953 · 3 citazioni
  4. 4
    · 07/12/1954 · 2 citazioni
  5. 5
    DTF 76_IV_11
    16/03/1950 · 2 citazioni
  6. 6
    Ordine di esecuzione, 12 anni dopo la sentenza penale, di una pena privativa della libertà sospesa in favore di un trattamento ambulatoriale; principio della celerità
    · 05/07/2004 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.