Art. 74 CP
Principi dell’esecuzione
La dignità umana del detenuto o collocato dev’essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione d’esecuzione lo richiedano.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo di lavorare nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure4 citazioni
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2DTF 78_IV_84 citazioni01/01/1952 · 4 citazioni
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3DTF 79_IV_1063 citazioni02/10/1953 · 3 citazioni
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42 citazioni
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5DTF 76_IV_112 citazioni16/03/1950 · 2 citazioni
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6Ordine di esecuzione, 12 anni dopo la sentenza penale, di una pena privativa della libertà sospesa in favore di un trattamento ambulatoriale; principio della celerità1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Unbegleitete Urlaube, Versetzung in den offenen Strafvollzug20 citazioni
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20 citazioni
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Bewilligung eines humanitären Ausgangs18 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.