Fatti

Il ricorrente, cittadino kosovaro, è stato condannato dal Tribunale penale del Canton Lucerna il 26 agosto 2020 per tentato omicidio con dolo eventuale e danneggiamento a una pena detentiva di sei anni. Inoltre, è stata disposta una espulsione dal territorio per dieci anni con iscrizione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS). Il Tribunale cantonale di Lucerna ha confermato questa condanna il 26 ottobre 2021 e ridotto la pena detentiva a cinque anni e due mesi. Il Tribunale federale ha annullato questa sentenza nel procedimento 7B_179/2022 il 24 ottobre 2023 e ha rinviato la causa per una nuova valutazione. Il Tribunale cantonale di Lucerna ha nuovamente condannato il ricorrente il 19 settembre 2024 per tentato omicidio doloso a una pena detentiva di cinque anni e ha confermato l’espulsione dal territorio nonché l’iscrizione nel SIS.

Il ricorrente ha denunciato nel suo ricorso al Tribunale federale l’utilizzo di riprese video private illegittimamente raccolte dall’area esterna del bar in cui si è verificato il fatto. Inoltre, ha contestato l’accertamento del dolo eventuale, la determinazione della pena nonché l’ordinanza dell’espulsione dal territorio e della iscrizione nel SIS. Ha chiesto l’assoluzione o una condanna più lieve per legittima difesa o eccesso colposo di legittima difesa nonché l’annullamento dell’espulsione dal territorio e dell’iscrizione nel SIS.

La Procura superiore del Canton Lucerna e il resistente [B.] hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale d’appello del Canton Lucerna ha condiviso tale posizione.

Legge

1. Utilizzo delle riprese video private

Il Tribunale federale ha confermato la utilizzabilità delle riprese video dell’area esterna del bar, pur essendo state raccolte da un privato gestore del locale senza un’adeguata segnalazione della videosorveglianza. Secondo la giurisprudenza costante, le prove ottenute illegalmente da privati sono utilizzabili solo se le autorità investigative avrebbero potuto ottenerle legittimamente e se il loro utilizzo è indispensabile per accertare un reato grave (art. 141 cpv. 2 CPP). Il giudice di merito ha ammesso la legittimità ipotetica dell’acquisizione delle riprese da parte delle autorità, poiché queste, ai sensi dell’art. 282 cpv. 1 CPP, possono effettuare registrazioni immagini in luoghi accessibili al pubblico in modo occulto. Le riprese video erano inoltre indispensabili per accertare il reato grave (tentato omicidio con dolo eventuale).

2. Omicidio con dolo eventuale e legittima difesa

Il ricorrente ha contestato l’accertamento del dolo eventuale e si è richiamato alla legittima difesa o all’eccesso colposo di legittima difesa. Il Tribunale federale ha respinto tali eccezioni. Il giudice di merito aveva accertato il fatto in modo non arbitrario: il ricorrente aveva colpito la vittima con un coltello, miratamente e con forza all’addome, causando una lesione pericolosa per la vita. Non sussisteva una situazione di legittima difesa, poiché il resistente non aveva aggredito il ricorrente. Inoltre, il comportamento del ricorrente dimostrava una bassa soglia di tolleranza alla violenza e una scarsa considerazione della vita umana. Non è stata neppure riconosciuta una violenta emozione ai sensi dell’art. 113 CP, poiché l’irritazione del ricorrente non era sufficiente a fondare un affetto rilevante.

3. Determinazione della pena

Il ricorrente ha denunciato una pena eccessiva e la violazione del principio di celerità processuale. Il Tribunale federale ha rilevato che il giudice di merito non aveva superato il margine di pena e aveva valutato la durata del procedimento di tre anni e mezzo fino alla sentenza di primo grado e quella dei procedimenti di appello di quattro anni come violazione del principio di celerità processuale, concedendo una riduzione della pena di nove mesi. Tale esercizio del…